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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1001/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per furto in abitazione aggravato (art. 624 bis c.p. e art. 61 n. 11 c.p.). La ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla prova della sottrazione degli oggetti (alcuni mai riconosciuti dalla persona offesa); 2) vizio di motivazione per omessa riqualificazione del fatto da art. 624 bis c.p. a furto semplice (art. 624 c.p.), sostenendo che l'accesso dell'imputata era avvenuto con il consenso della titolare per ragioni di lavoro e non strumentalmente per commettere il furto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (ritenendo adeguata la valutazione probatoria, anche alla luce della consegna di due collane da parte dell'imputata agli inquirenti) e ha accolto il secondo motivo. I giudici hanno ritenuto erronea la qualificazione come furto in abitazione (art. 624 bis), perché l'imputata aveva legittimo e stabile accesso all'abitazione in quanto collaboratrice domestica detentrice delle chiavi; mancava il nesso finalistico secondo cui l'introduzione nell'immobile fosse strumentale al furto. Pertanto la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla qualificazione giuridica e il fatto è stato correttamente riqualificato in furto ai sensi degli artt. 624 e 61 n. 11 c.p.; la competenza a rideterminare la pena è demandata ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma. Il resto del ricorso è rigettato e la dichiarazione di responsabilità è resa irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Furto semplice; la Corte ha ritenuto che la fattispecie andasse ricondotta a questo articolo dato che l'accesso dell'agente nell'abitazione non era strumentale al furto bensì frutto di legittimo rapporto di lavoro

  • art. 624 bis cod. pen.

    Furto in abitazione; la Corte ha chiarito che per la configurabilità di questa norma è necessario il nesso finalistico tra introduzione e impossessamento (l'introduzione deve essere mezzo strumentale per commettere il furto), non è sufficiente la mera occasionalità o l'accesso consentito dal titolare

  • art. 61 n. 11 cod. pen.

    Aggravante per abuso del rapporto di lavoro; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante anche dopo la riqualificazione a furto semplice, in quanto l'imputata aveva il possesso delle chiavi e un rapporto di collaborazione con la persona offesa

  • art. 614 cod. pen.

    Violazione di domicilio; richiamata a spiegare la relazione normativa con l'art. 624 bis, in quanto quest'ultimo presuppone elementi simili a quelli della violazione di domicilio (introduzione con inganno o contro la volontà)

  • art. 625 cod. pen.

    Norma previgente richiamata nella ricostruzione storica: la Corte osserva che la nuova formulazione di art. 624 bis non ha eliminato l'esigenza di strumentalità dell'introduzione già prevista dal previgente art. 625

  • legge n. 128/2001, art. 2 c. 2

    Richiamata per spiegare la novella normativa che ha ampliato l'area di punibilità in relazione ai luoghi (introduzione dell'art. 624 bis) ma senza mutare il requisito della strumentalità dell'introduzione

Massime di principio

  • La fattispecie di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.) richiede che l'introduzione nell'immobile sia strumentale al furto: non basta l'accesso consentito o la mera occasionalità della presenza dell'agente
  • Se l'agente ha legittimo accesso per ragioni di lavoro (es. collaboratore domestico con chiavi) e il furto costituisce un'occasione offerta da tale accesso, la condotta è più correttamente ricondotta al furto semplice (art. 624 c.p.) con possibile applicazione di aggravanti (es. art. 61 n. 11) per abuso del rapporto
  • La qualificazione giuridica può essere dedotta anche in Cassazione per la prima volta, purché la questione non richieda nuovi accertamenti di fatto e la parte sia messa in condizione di discutere la diversa qualificazione
  • La consegna o il rinvenimento di parte della refurtiva a carico dell'imputato costituisce elemento probatorio significativo e può sostenere la condanna, salvo prova contraria fornita dalla difesa
  • In casi analoghi, il giudice deve valutare: a) la natura e stabilità del rapporto tra luogo e agente; b) se l'accesso è stato ottenuto con inganno o contro la volontà; c) se l'introduzione è stata usata come mezzo per commettere il furto

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