Sentenza n. 269/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamentoprevia adozione di misure cautelari della Deliberazione del Direttore Generale dell''ASP di Cosenza n. -OMISSIS-, nella parte in cui esclude, al progressivo n. -OMISSIS- dell''elenco allegato al predetto atto, il richiedente minore -OMISSIS-, disabile in situazione di gravissima disabilità, dalle provvidenze del Fondo per le non Autosufficienze relative all''annualità 2019 e di ogni altro atto preparatorio, propedeutico ovvero successivo anche non conosciuto; per l’accertamento del diritto del prefato disabile ad essere incluso nel prefato elenco dei beneficiari e per la condanna dell''evocata Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza a provvedere in conformità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Direttore Generale dell'ASP di Cosenza, nella parte in cui escludeva il minore dall'elenco dei beneficiari delle provvidenze del Fondo per le non Autosufficienze relative all'annualità 2019
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario di contributo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione del figlio minore, affetto da gravissima disabilità, dalle provvidenze del Fondo per le non Autosufficienze, deducendo due motivi. Con il primo ha contestato la mancata attivazione del soccorso istruttorio, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto considerare validamente presentata la domanda e consentirne l'integrazione, anziché escludere il richiedente per incompletezza della documentazione. Con il secondo ha dedotto la violazione delle leggi istitutive del Fondo, assumendo il diritto del minore all'inclusione tra i beneficiari. L'ASP ha sostenuto che la trasmissione di un modulo privo della prima pagina equivalesse alla mancata presentazione della domanda, poiché tale pagina conteneva i dati anagrafici del richiedente, l'individuazione della procedura e l'indicazione della disabilità. L'istruttoria disposta dal TAR ha accertato che la domanda era stata inviata tramite PEC, il cui oggetto indicava l'avviso pubblico per le disabilità gravissime e il Fondo per l'annualità 2019, e che il messaggio conteneva un file PDF di 37 pagine dal quale era possibile ricavare l'identità del soggetto richiedente. È inoltre emerso che l'ASP aveva acquisito soltanto parte della documentazione trasmessa.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo, confermando le valutazioni già espresse in sede cautelare. Ha ritenuto che la domanda fosse regolarmente pervenuta all'amministrazione e che l'identità del richiedente e l'oggetto dell'istanza fossero concretamente identificabili sulla base della documentazione trasmessa e dell'oggetto della PEC. La mancanza di una pagina dell'istanza non equivaleva quindi alla mancata presentazione della domanda. Il giudice ha escluso che la procedura per l'accesso alle provvidenze sociali fosse assoggettata al maggior formalismo proprio dei procedimenti di evidenza pubblica e ha affermato che l'incompletezza documentale avrebbe dovuto comportare l'attivazione del soccorso istruttorio. Il secondo motivo non è stato esaminato, poiché l'accertamento dell'effettiva spettanza del contributo avrebbe imposto una pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati, in violazione dell'art. 34 c.p.a. La deliberazione è stata pertanto annullata limitatamente all'esclusione del minore, con obbligo dell'ASP di procedere a una nuova valutazione della domanda e dell'intera documentazione trasmessa. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 34 c.p.a.
poteri non ancora esercitati
Il giudice amministrativo non può pronunciarsi direttamente sull'effettiva spettanza del contributo quando ciò richiederebbe di sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio di un potere valutativo non ancora esercitato.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità del minore ricorrente e controinteressato, dei relativi soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati
La riproduzione e diffusione del provvedimento deve avvenire con oscuramento dei dati identificativi del minore e degli altri soggetti interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
eventuale diffusione del presente provvedimento
La tutela dei dati personali ha giustificato l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il minore e i soggetti collegati.
Massime di principio
- Quando una domanda amministrativa è pervenuta all'amministrazione e, pur essendo documentalmente incompleta, consente di identificare il richiedente e l'oggetto della richiesta, essa non può essere equiparata alla mancata presentazione dell'istanza.
- Nei procedimenti diretti all'erogazione di provvidenze sociali non trova applicazione, in assenza di una specifica base normativa, il maggior formalismo tipico delle procedure di evidenza pubblica; le carenze documentali devono essere valutate secondo criteri sostanziali e funzionali.
- L'incompletezza della documentazione allegata a una domanda validamente presentata impone all'amministrazione di valutare l'attivazione del soccorso istruttorio, anziché disporre l'esclusione automatica del richiedente.
- Il giudice amministrativo può annullare l'esclusione e ordinare una nuova valutazione della domanda, ma non può riconoscere direttamente la spettanza del contributo quando l'amministrazione non abbia ancora esercitato il relativo potere valutativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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