Cassazione Civile, Ordinanza n. 01993/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La lite origina da un precedente contenzioso contrattuale tra due società: con sentenza d'appello era stata dichiarata la risoluzione per inadempimento di plurimi contratti di produzione di sostanze farmaceutiche e la debitrice era stata condannata al risarcimento dei danni. Dopo una parziale cassazione di quella decisione, la creditrice, ritenendo ancora efficace una parte della sentenza d'appello, aveva notificato atto di precetto e promosso tre espropriazioni presso terzi per il pagamento di una somma corrispondente ad alcuni importi risarcitori che assumeva coperti da giudicato. La debitrice aveva proposto opposizione all'esecuzione sostenendo che la sentenza posta a fondamento del precetto fosse stata travolta integralmente dalla cassazione e quindi non costituisse più titolo esecutivo. In cassazione la società opponente ha impugnato la sentenza d'appello che aveva riformato l'accoglimento dell'opposizione, ma la Corte ha rilevato d'ufficio, prima di esaminare i motivi, la nullità del giudizio di merito per mancata integrazione del contraddittorio, poiché nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a espropriazione presso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario e nel caso concreto i terzi pignorati non avevano partecipato al giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio di merito per difetto di integrità del contraddittorio, perché nelle opposizioni esecutive relative a espropriazioni presso terzi il terzo pignorato è litisconsorte necessario e, nel caso concreto, i terzi pignorati non erano stati evocati né nel giudizio di merito né in cassazione. Per tale ragione non ha esaminato i motivi di ricorso e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Monza, in persona di diverso magistrato, quale giudice di primo grado, affinché la causa sia nuovamente trattata con contraddittorio integro; al giudice di rinvio è demandata anche la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 543 c.p.c.
richiamato per individuare l'espropriazione presso terzi, nell'ambito della quale il terzo pignorato è litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione esecutiva
art. 383, terzo comma, c.p.c.
è la norma applicata per cassare la sentenza con rinvio al giudice di primo grado quando la causa deve essere nuovamente trattata per nullità del procedimento
art. 354 c.p.c.
richiamato come disposizione che impone la rimessione al primo giudice in presenza di pretermissione di un litisconsorte necessario
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a un'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato deve sempre partecipare al giudizio come litisconsorte necessario, indipendentemente dal tipo di opposizione proposta.
- La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario determina una nullità processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in cassazione.
- Quando la nullità deriva da contraddittorio non integro, la cassazione deve annullare la sentenza impugnata e rinviare al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio a contraddittorio pieno.
- In presenza di una nullità processuale pregiudiziale per difetto di contraddittorio, la Corte di cassazione può non esaminare i motivi di ricorso perché la questione è assorbente.
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