Ordinanza n. 1312/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del DM di diniego della cittadinanza del 5 luglio 2022, notificato il 29 luglio 2022 K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di diniego della cittadinanza italiana del 5 luglio 2022
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di diniego della cittadinanza italiana, notificato il 29 luglio 2022. Il TAR, rilevato che la causa rientra tra quelle potenzialmente definibili nell’ambito delle udienze di smaltimento dell’arretrato, ha ritenuto necessario verificare la persistenza dell’interesse a ricorrere, la completezza dell’istruttoria e la conformità degli atti alle regole del processo amministrativo telematico. In particolare, non risultava depositato il fascicolo del procedimento amministrativo conclusosi con l’atto impugnato; inoltre, non era presente il certificato integrale del casellario giudiziale rilasciato all’amministrazione ai sensi dell’art. 39 d.P.R. 313/2002.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto incombenti istruttori a carico di entrambe le parti, assegnando termine fino al 2 ottobre per fornire chiarimenti sull’effettiva persistenza dell’interesse a ricorrere e per segnalare eventuali circostanze idonee a determinare una definizione in rito. Ha inoltre ordinato all’amministrazione, ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a., di depositare il fascicolo del procedimento amministrativo relativo al diniego impugnato. È stato altresì rilevato che il certificato integrale del casellario giudiziale potrà essere depositato nel rispetto del termine previsto dall’art. 73 c.p.a. La trattazione è stata quindi differita per consentire l’acquisizione della documentazione e dei chiarimenti necessari. Disposto anche l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato nel contesto della verifica degli adempimenti processuali e della trattazione della causa.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Utilizzato per ordinare all’amministrazione il deposito del fascicolo del procedimento amministrativo relativo all’atto impugnato.
art. 72-bis c.p.a.
Richiamato in relazione al divieto di rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione al divieto di rinvio e agli adempimenti processuali necessari per la definizione della causa.
art. 73 c.p.a.
Indicato quale termine processuale da rispettare per il deposito del certificato integrale del casellario giudiziale.
art. 39 d.P.R. 313/2002
Indicato quale base normativa per il certificato integrale del casellario giudiziale rilasciato all’amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo intende definire una causa nell’ambito delle udienze di smaltimento dell’arretrato, può richiedere alle parti di chiarire previamente la persistente attualità dell’interesse a ricorrere e l’eventuale sopravvenienza di cause di definizione in rito.
- Ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a., il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il deposito del fascicolo del procedimento amministrativo conclusosi con l’atto impugnato, quando tale documentazione sia necessaria per la compiuta istruzione della causa.
- La verifica della completezza dell’istruzione processuale e della conformità degli atti alle regole del processo amministrativo telematico costituisce presupposto per la calendarizzazione della causa nelle udienze di smaltimento dell’arretrato.
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