Cassazione Penale, Sentenza n. 34676/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per il reato di minaccia grave: durante una lite con Ivan e Yuri Torcianti, dopo aver ricevuto un colpo in volto da Yuri, avrebbe estratto la pistola di servizio, tolto le sicure ed esploso un colpo a scopo intimidatorio. Con il primo motivo di ricorso contestava l'esistenza del dolo sostenendo che lo sparo fosse accidentale (perdita di equilibrio) e avvenuto quando le persone offese erano già lontane; con il secondo motivo chiedeva il riconoscimento dell'attenuante dello stato di ira per la reazione al pugno ricevuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo reiterativo dell'appello e non ha consentito una nuova valutazione di merito; ha condiviso la motivazione dei giudici di merito che, sulla base della dinamica, dell'esperienza del ricorrente con l'arma di ordinanza e del fatto che l'arma era stata impugnata subito dopo l'aggressione, hanno ritenuto non accidentale lo sparo e provata la volontà intimidatoria (dolo). Sul secondo motivo ha escluso l'attenuante di cui all'art. 62, n. 2 cod. pen., ritenendo la reazione sproporzionata e prive degli elementi richiesti (stato d'ira incontenibile e nesso psicologico adeguato tra fatto ingiusto e reazione). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Indica i limiti di rappresentazione e le modalità con cui devono essere esposti i motivi in Cassazione; il ricorso è stato redatto nei termini richiesti e il primo motivo è stato ritenuto reiterativo rispetto all'appello, quindi inammissibile perche' non consente una nuova valutazione di merito.
art. 62, n. 2 cod. pen. (attenuante della provocazione)
L'attenuante richiede sia un elemento soggettivo (stato d'ira, impulso emotivo incontenibile e perdita di autocontrollo) sia un elemento oggettivo (fatto ingiusto altrui che abbia provocato l'ira). Va esclusa quando la sproporzione fra l'offesa subita e la reazione sia così grave da escludere gli elementi caratterizzanti l'attenuante (es. perdita del nesso causale psicologico o assenza di stato d'ira plausibile). Nel caso di specie i giudici hanno ritenuto la reazione sproporzionata e l'attenuante non configurabile.
Giurisprudenza consolidata della Cassazione (richiamata)
Principi riaffermati: a) la prova del dolo, in assenza di ammissioni, si desume indirettamente da elementi esterni e dalla condotta; b) la Corte di legittimità non può rimettere in discussione la valutazione di fatto dei giudici di merito attraverso una diversa lettura delle stesse risultanze; c) criteri di applicazione dell'attenuante della provocazione come interpretati da precedenti sentenze (es. Sez.1 n.1305/1993).
Massime di principio
- Se l'imputato non ammette il fatto, la sussistenza del dolo può essere desunta indirettamente dalla condotta materiale, specie quando il soggetto ha esperienza nell'uso dell'arma di ordinanza: possesso, impugnatura e uso immediato di una pistola carica sono indizi forti dell'intento intimidatorio.
- La Cassazione non riesamina i fatti né valuta nuovamente la prova di merito: contestare puramente la valutazione delle fonti o proporre una diversa lettura dei fatti è in genere inammissibile.
- Per ottenere l'attenuante della provocazione (art. 62, n.2) occorrono sia lo stato d'ira incontenibile sia il 'fatto ingiusto' che lo abbia causato; una reazione macroscopicamente sproporzionata esclude l'attenuante.
- Per difendersi efficacemente dall'accusa di condotta dolosa nell'uso di un'arma, è utile fornire prove concrete dell'assenza di volontarietà (es. testimonianze, video, elementi probatori che dimostrino perdita di equilibrio o malfunzionamento), altrimenti l'esperienza con l'arma e la tempestività dell'uso rafforzano la presunzione di intento.
- La cessazione oggettiva della situazione di pericolo (es. allontanamento degli offesi, chiamata alle forze dell'ordine) è elemento rilevante per escludere la giustificazione o l'attenuante: l'uso dell'arma dopo che il pericolo è cessato è difficilmente giustificabile.
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