Sentenza del 06/06/2019 n. 15334 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso con cui erano state recuperate accise e IVA per la presenza nei propri depositi di olio combustibile fluidissimo BTZ non dichiarato, detenuto in regime di sospensione d'accisa. Ha sostenuto che il prodotto fosse costituito da rifiuti o residui petroliferi, caratterizzati da un'elevata presenza di acqua, e quindi non soggetti ad accisa. Ha inoltre contestato la valutazione delle prove contenute nel PVC, la motivazione dell'avviso e il mancato riconoscimento dei cali tecnici, sostenendo che non fosse necessaria una specifica richiesta preventiva all'Amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a contestare un accertamento di fatto e la valutazione delle prove, non una vera violazione di legge. Ha giudicato infondati i motivi relativi al PVC e alle analisi, rilevando che la CTR aveva motivatamente valutato l'intero materiale probatorio e poteva ritenere non riferibili alla merce ricevuta le analisi effettuate dopo la miscelazione o la lavorazione dei prodotti. È stata ritenuta legittima anche la decisione della CTR di non esaminare separatamente la doglianza sulla motivazione dell'avviso, applicando il principio della ragione più liquida. Quanto ai cali, la Corte ha confermato che il contribuente deve presentare una formale richiesta all'autorità doganale competente, affinché siano effettuati gli accertamenti tecnici necessari; tale requisito non viola il principio di proporzionalità. La società è stata condannata al pagamento di 10.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 21
La classificazione dei prodotti energetici ai fini dell'accisa deve essere ricondotta alla loro natura merceologica. Tuttavia, nel giudizio di legittimità, la contestazione della concreta qualificazione del prodotto costituisce normalmente una questione di fatto, non deducibile come semplice violazione di legge.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 4, comma 2
"provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore"
La perdita o distruzione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo deve essere provata in modo soddisfacente all'Amministrazione. Per i cali tecnici durante la lavorazione, l'abbuono opera entro i limiti stabiliti dalla disciplina tecnica applicabile.
D.M. 18 settembre 1997, n. 383, art. 1, comma 2
"a richiesta dell'operatore può essere riconosciuto dall'ufficio tecnico di finanza (UTF) o dalla dogana [...] una misura del calo superiore"
Il riconoscimento di cali superiori a quelli ordinari richiede una richiesta dell'operatore e una verifica tecnica dell'autorità doganale competente. In assenza della richiesta, il contribuente non può accedere alla procedura di accertamento del calo.
Direttiva 2008/118/CE, art. 7, paragrafi 4 e 5
"la distruzione totale o la perdita irrimediabile [...] deve essere comprovata in un modo che sia ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti"
La direttiva rimette agli Stati membri l'individuazione dell'autorità e delle modalità per verificare la perdita o distruzione dei prodotti in sospensione d'accisa. La procedura nazionale di richiesta e verifica tecnica è compatibile con la direttiva.
Regolamento (CE) n. 684/2009 e TUA, art. 6, comma 5
Il documento e-AD consente la circolazione dei prodotti in regime di sospensione d'accisa. Pur non costituendo da solo prova assoluta della natura merceologica del prodotto, la sua presenza, insieme agli altri elementi documentali e contabili e alla mancata contestazione tempestiva, può assumere valore probatorio.
Codice civile, artt. 2699 e 2700
Il PVC fa piena prova delle circostanze direttamente attestate dal pubblico ufficiale nell'esercizio di funzioni certificative, ma non necessariamente delle valutazioni tecniche, delle analisi o delle inferenze contenute nell'atto. Il giudice può quindi valutarne liberamente la rilevanza nel quadro complessivo delle prove.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
La questione relativa alla motivazione rafforzata dell'atto impositivo può non essere esaminata autonomamente se il giudice definisce la controversia sulla base di una questione di più agevole e decisiva soluzione.
Codice di procedura civile, art. 112
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione, pur senza esaminare espressamente ogni argomento subordinato, risolve la controversia sulla base di una ragione decisiva incompatibile con le ulteriori censure.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è possibile trasformare una contestazione sulla ricostruzione dei fatti o sulla valutazione delle prove in una censura di violazione di legge: la Corte verifica l'interpretazione delle norme, non rivaluta normalmente il merito.
- La qualificazione di un prodotto ai fini dell'accisa dipende dalla prova concreta della sua natura merceologica. Documenti di trasporto, registri contabili, provenienza da un deposito fiscale e comportamento del destinatario possono formare, nel loro insieme, una base probatoria sufficiente.
- La mancata contestazione tempestiva delle differenze qualitative o quantitative al momento della ricezione può indebolire significativamente la successiva tesi secondo cui la merce ricevuta era diversa da quella indicata nei documenti.
- Le analisi effettuate su prodotti già miscelati o sottoposti a lavorazione possono essere ritenute non decisive se non è dimostrato che i campioni rappresentino proprio la merce oggetto della contestazione.
- Per ottenere il riconoscimento di cali tecnici o perdite superiori ai limiti ordinari occorre attivare tempestivamente la procedura prevista dalla normativa, presentando la richiesta all'autorità competente e consentendo le verifiche tecniche.
- Gli adempimenti procedurali relativi alla prova delle perdite non sono necessariamente meri formalismi: possono essere considerati strumenti essenziali per consentire all'Amministrazione un controllo tecnico effettivo e prevenire indebite esenzioni d'accisa.
- Quando una decisione di merito è fondata su una ragione autonoma e decisiva, il giudice può non esaminare tutte le ulteriori questioni, secondo il principio della ragione più liquida.
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