Cassazione Penale, Ordinanza n. 05895/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, deducendo con un unico motivo il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità. In particolare sosteneva che la condotta dovesse essere qualificata ai sensi dell'ipotesi attenuata prevista dal testo unico stupefacenti. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, valorizzando gli elementi già evidenziati in appello: il consistente quantitativo di cocaina (200 grammi), l'elevatissima purezza della sostanza (86,7%), l'ingente valore economico stimato, la possibilità di ricavare un numero molto elevato di dosi, le modalità dell'approvvigionamento e il collegamento dell'attività con ambienti criminali, incompatibili con un'ipotesi di lieve entità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata in appello per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, escludendo il riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di ragioni per escludere la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice applicata per la condanna relativa alla detenzione/traffico di cocaina; la Corte esclude che i fatti possano essere ricondotti all'ipotesi di lieve entità alla luce del quantitativo, della purezza, del valore economico e delle modalità della condotta.
art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non è dovuta se vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- L'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti non può essere riconosciuta quando il fatto presenti un rilevante spessore quantitativo e qualitativo della sostanza, un elevato valore economico e modalità operative sintomatiche di un'attività non occasionale o non autonoma.
- Ai fini della valutazione della lieve entità rilevano, in modo complessivo, il quantitativo della droga, il grado di purezza, il numero di dosi ricavabili, il valore di mercato e le modalità della condotta, potendo tali elementi escludere la minima offensività.
- Quando il motivo di ricorso si risolve nella mera contestazione della valutazione di merito già logicamente e compiutamente svolta in appello, la censura può essere dichiarata manifestamente infondata e il ricorso inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. consegue salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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