Cassazione Civile, Ordinanza n. 10219/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione della controversia, risultante dai documenti e dalle dichiarazioni delle parti, e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un estratto di ruolo, consultato per verificare l’esistenza di pendenze a proprio carico in vista dell’eventuale adesione alla procedura agevolata prevista dal d.l. n. 193/2016; nell’estratto aveva rinvenuto un unico ruolo e, congiuntamente, aveva impugnato anche il sotteso avviso di accertamento. I giudici di merito avevano accolto la sua domanda. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ai quali la contribuente ha resistito con controricorso. Prima dell’adunanza, però, entrambe le parti hanno depositato memoria affermando che la controversia era stata definita; la contribuente ha prodotto conteggi e ricevute di pagamento e ha dichiarato di rinunciare al controricorso. L’Agenzia aveva già chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
d.l. n. 193/2016
Richiamato solo come base della procedura agevolata che aveva indotto la contribuente a verificare la propria posizione debitoria; non viene svolta un’interpretazione sostanziale della norma.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di cassazione, emerge documentalmente che la controversia è stata definita tra le parti, la Corte può dichiarare l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere comporta la chiusura del giudizio senza esame dei motivi di ricorso, quando la sopravvenuta definizione del rapporto rende inutile la decisione sul merito.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese segue quanto indicato dal provvedimento, potendo restare a carico di chi le ha anticipate.
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