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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17340/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in sede di rinvio dopo due annullamenti della Cassazione, ha rideterminato la pena per il delitto di tentato omicidio aggravato, dopo avere escluso la premeditazione e avere ritenuto prevalenti le attenuanti generiche sulle aggravanti. La censura ha investito la motivazione sul trattamento sanzionatorio: secondo il ricorrente sarebbe stata contraddittoria perché, da un lato, la pena finale risultava più elevata rispetto a quella dei coimputati e, dall'altro, la Corte territoriale continuava a valorizzare la gravità del fatto nonostante l'esclusione della premeditazione. Il ricorrente ha quindi sostenuto che il giudizio di comparazione e la quantificazione della pena fossero illogici e non coerenti con i presupposti accertati in sede di rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la determinazione della pena e il giudizio di bilanciamento tra circostanze appartengano alla discrezionalità del giudice di merito e siano sindacabili in legittimità solo in caso di mero arbitrio, illogicità manifesta o motivazione insufficiente. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva indicato i criteri seguiti per la quantificazione della pena, valorizzando da un lato la collaborazione dell'imputato, un solo precedente e la limitata rilevanza dell'aggravante residua, dall'altro la gravità del fatto e il ruolo del ricorrente rispetto ai coimputati, giustificando così una pena più severa. La Suprema Corte ha quindi escluso la contraddittorietà della motivazione e ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La determinazione del trattamento sanzionatorio deve avvenire mediante valutazione globale degli elementi indicati dalla norma; se il giudice espone i parametri utilizzati e le ragioni della scelta, la decisione sulla pena è insindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità o arbitrio.

  • art. 52 D.Lgs. n. 196/03

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, perché ciò è imposto dalla legge.

Massime di principio

  • La quantificazione della pena e il giudizio di bilanciamento tra circostanze costituiscono valutazioni discrezionali del giudice di merito, non censurabili in cassazione se sorrette da motivazione sufficiente e non connotate da illogicità manifesta o arbitrio.
  • Ai fini della legittimità della determinazione della pena, è sufficiente che il giudice individui i parametri di cui all'art. 133 c.p. e spieghi le ragioni per cui taluni elementi assumono maggiore peso di altri nella valutazione complessiva.
  • La mera presenza di elementi favorevoli all'imputato non rende contraddittoria la motivazione sulla pena se il giudice dia conto, in modo non illogico, delle ragioni per cui tali elementi sono stati ritenuti recessivi rispetto a circostanze più significative in senso sfavorevole.
  • Quando il ricorso per cassazione contesta solo il modo in cui il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale nella dosimetria della pena, senza evidenziare un vizio logico decisivo, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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