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Ordinanza

Ordinanza n. 464/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’Ordinanza di demolizione n. 1 del 28.10.2024, notificata il 29/10/2024; del verbale di accertamento atti d''ufficio prot. n. 9067 del 28/10/2024; del verbale di accertamento congiunto effettuato dal personale della locale stazione dei Carabinieri di Vitulazio (CE) e dal personale del Settore Edilizia Privata del Comune di Bellona in data 11/10/2024, registrato al protocollo del detto Ente in data 18/10/2024 al n. 8810; Di tutti i provvedimenti preordinati connessi e conseguenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 8\1\2026 : • Dell’ordinanza settore edilizia privata n. 1 del 11.11.25 notificata il 12.11.2025 avente ad oggetto ordinanza sospensione lavori • Del verbale di accertamento tecnico prot.1064 del 11.11.25 menzionato nell’ordinanza n.1 del 11.11.25 di cui si conosce l’esistenza ma non il contenuto • Dell’Ordinanza di demolizione n. 1 del 28.10.2024, notificata il 29/10/2024 • del verbale di accertamento d'ufficio effettuato in data 28/10/2004 • Di tutti i provvedimenti preordinati connessi e conseguenti

Giustizia amministrativa202406668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di sospensione dei lavori n. 1 dell'11 novembre 2025, connesso verbale di accertamento tecnico, nonché ordinanza di demolizione n. 1 del 28 ottobre 2024 e relativi verbali di accertamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, un'ordinanza comunale di demolizione, il verbale di accertamento d'ufficio e il verbale di accertamento congiunto relativo a opere edilizie. Con motivi aggiunti ha impugnato l'ordinanza di sospensione dei lavori dell'11 novembre 2025, il relativo verbale di accertamento tecnico e nuovamente gli atti repressivi già contestati, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti. La questione cautelare riguardava, in particolare, la pretesa incompatibilità tra la sospensione dei lavori e la precedente ordinanza cautelare n. 843/2025, con cui era stata sospesa l'ordinanza di demolizione per difetto di motivazione. La ricorrente sosteneva dunque, secondo quanto ricavabile dalla motivazione, che la sospensione dei lavori potesse violare il giudicato cautelare e che sussistessero i presupposti cautelari.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare relativa ai motivi aggiunti. In sede sommaria ha precisato che la precedente sospensione dell'ordinanza di demolizione, disposta per difetto di motivazione, non aveva accertato la legittimità del manufatto sul quale erano in corso i lavori. Di conseguenza, l'ordinanza di sospensione dei lavori non viola il giudicato cautelare. Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha ritenuto opportuno evitare i danni irreversibili derivanti dall'eventuale demolizione, ma ha escluso che l'impedimento provvisorio al completamento delle superfetazioni asseritamente abusive producesse un danno irreparabile. Sono stati quindi ritenuti insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. La causa non è stata definita nel merito perché, a seguito della notifica dei motivi aggiunti il 7 gennaio 2026, non erano ancora decorsi i termini processuali previsti dagli artt. 43, 46 e 71 c.p.a. La trattazione di merito è stata rinviata alla seconda udienza pubblica di aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    "domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato"

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, attraverso il bilanciamento degli interessi.

  • art. 43 c.p.a.

    Il termine processuale è stato considerato, insieme a quelli previsti dagli artt. 46 e 71 c.p.a., non ancora decorso a seguito della notifica dei motivi aggiunti.

  • art. 46 c.p.a.

    Il termine processuale è stato considerato non ancora decorso, impedendo la definizione immediata del giudizio nel merito.

  • art. 71 c.p.a.

    Il termine processuale è stato considerato non ancora decorso, con conseguente rinvio della trattazione di merito.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un'ordinanza di demolizione per difetto di motivazione non comporta l'accertamento della legittimità sostanziale del manufatto né attribuisce al destinatario il diritto di proseguire o completare lavori ulteriori sul bene.
  • La sospensione provvisoria di lavori edilizi non viola una precedente misura cautelare che abbia sospeso l'ordinanza di demolizione, quando le due misure riguardano oggetti e finalità distinti e la prima non abbia accertato la legittimità dell'opera.
  • Nel giudizio cautelare edilizio, il rischio di danni irreversibili derivanti dall'esecuzione della demolizione può essere bilanciato con l'interesse pubblico a impedire provvisoriamente il completamento di opere ritenute abusive; il mero arresto temporaneo dei lavori, in assenza di ulteriori elementi, non integra necessariamente un danno irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potereProporzionalità e ragionevolezza

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