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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32544/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale, confermando la loro responsabilità per i reati di detenzione illecita loro contestati e rideterminando la pena dopo aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. La sentenza d'appello era stata pronunciata aderendo all'accordo intercorso tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. La Corte ha rilevato che i ricorsi erano rivolti contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in conformità all'accordo tra le parti e che i motivi non denunciavano l'illegalità della pena, ma prospettavano genericamente una violazione di legge, senza specificarla adeguatamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, disponendo la trattazione de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha ritenuto che, contro una sentenza pronunciata sulla base dell'accordo tra le parti ex art. 599-bis c.p.p., non fosse consentito dedurre una generica violazione dei criteri di commisurazione della pena, in assenza della prospettazione di una pena illegale. Gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 ciascuno? a favore della Cassa delle ammende. Il testo disponibile non chiarisce se la somma di euro 3.000 sia stata posta a carico di ciascun ricorrente o complessivamente.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    accordo intercorso tra le parti

    La sentenza pronunciata in conformità all'accordo tra le parti limita i motivi deducibili in cassazione; non consente censure generiche sul trattamento sanzionatorio, salvo la denuncia di una pena illegale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    trattazione nelle forme «de plano»

    Consente la definizione de plano dei ricorsi che devono essere dichiarati inammissibili.

  • art. 133 c.p.

    criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

    I criteri di commisurazione della pena non possono essere denunciati genericamente, nel ricorso contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p., quando la censura non prospetti l'illegalità della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    pagamento delle spese processuali; versamento della somma ... a favore della cassa delle ammende

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 69 c.p.

    circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva

    È richiamato nel testo quanto al trattamento sanzionatorio applicato nei precedenti gradi, senza che la Corte di cassazione sviluppi una specifica interpretazione della norma.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza pronunciata in conformità a un accordo tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. non può fondarsi su una generica deduzione di violazione dei criteri di commisurazione della pena; la censura deve prospettare specificamente l'illegalità della pena.
  • La mancata o asseritamente insufficiente considerazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. non integra, di per sé, una denuncia di pena illegale e non consente di superare i limiti dell'impugnazione avverso una sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
  • Quando il ricorso contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. propone motivi non consentiti o genericamente formulati, la Corte può dichiararlo inammissibile con trattazione de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, ove emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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