Sentenza n. 6640/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8271/2025 e note ASL relative alla presa in carico e alle modalità di gestione del servizio di trasporto degli utenti disabili
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8271/2025, nella parte in cui aveva imposto alla ASL di farsi carico, ai sensi dell'art. 46 l.r. n. 4/2010, dei servizi di trasporto degli utenti disabili da e verso il centro diurno. Hanno inoltre sostenuto il carattere violativo o elusivo della nota ASL prot. n. 214090 del 24 novembre 2025, con cui era stato affermato che l'obbligo di assicurare il servizio gravasse sulla struttura fino al passaggio in giudicato della sentenza, chiedendone la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., nonché la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora. La ASL ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, successivamente, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo adottato la nota prot. n. 119449 del 13 maggio 2026.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della ASL, rilevando che la sentenza da eseguire produceva effetti anche nei confronti degli enti comunali e regionali coinvolti, regolarmente chiamati in giudizio, mentre l'obbligo conformativo individuato dalla sentenza gravava direttamente sull'azienda sanitaria. Ha tuttavia dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La nota del 13 maggio 2026, con cui la ASL ha stabilito di procedere all'esecuzione del servizio mediante addenda contrattuali con i gestori dei centri e ha fissato temporaneamente il parametro economico di euro 14,50 per utente al giorno, è stata ritenuta idonea a dimostrare la presa in carico del servizio e l'esercizio del potere organizzativo spettante alla ASL. L'obbligo di presa in carico non imponeva infatti una specifica modalità gestionale: l'art. 46 l.r. n. 4/2010 consente all'azienda sanitaria di organizzare il servizio secondo modalità efficienti ed economiche, anche mediante il concorso delle strutture socio-riabilitative, purché resti assicurato l'intervento regolatorio, di vigilanza ed economico dell'amministrazione. Non ricorrevano quindi i presupposti per dichiarare inefficace la nota del 24 novembre 2025 come atto violativo o elusivo della sentenza. Le contestazioni relative alla violazione delle regole sui contratti pubblici e all'antieconomicità della tariffa, formulate genericamente, esulavano dalla portata conformativa della sentenza e avrebbero potuto eventualmente essere fatte valere con autonoma azione di annullamento. La nota del 24 novembre 2025 è stata inoltre ritenuta priva dei requisiti necessari per essere qualificata come provvedimento, in quanto contenente un avviso interpretativo sul perimetro temporale di efficacia dell'accordo tra le parti. L'improcedibilità ha travolto anche le domande di nomina del commissario ad acta e di applicazione della penalità di mora, non essendo più configurabile un ritardo nell'esecuzione del giudicato. Le spese sono state compensate per la complessità della fattispecie e per l'atteggiamento comunque ottemperativo della ASL.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina il giudizio di ottemperanza; la penalità di mora presuppone un ritardo nell'esecuzione del giudicato e la declaratoria di inefficacia presuppone un atto violativo o elusivo della decisione.
art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente, nel giudizio di ottemperanza, di dichiarare inefficaci gli atti adottati in violazione o elusione della sentenza; tale rimedio non è stato ritenuto applicabile perché la ASL aveva esercitato il proprio potere organizzativo senza oltrepassare la portata conformativa della decisione.
art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La penalità di mora presuppone il ritardo nell'esecuzione del giudicato; il presupposto è venuto meno dopo l'adozione della nota con cui la ASL ha dato esecuzione all'obbligo di presa in carico.
art. 46 l.r. Puglia n. 4/2010
Impone alla ASL di assumere il servizio di trasporto degli utenti disabili, senza vincolare l'amministrazione a una specifica modalità organizzativa o gestionale, purché il servizio sia effettivamente organizzato e gestito secondo criteri di efficienza ed economicità.
art. 60 regolamento regionale Puglia n. 4/2007
il centro può assicurare il servizio di trasporto sociale, previo accordo specifico con l'Ambito e con la ASL
È stato richiamato quale fondamento testuale della possibilità di coinvolgere i centri nell'erogazione del servizio di trasporto, anteriormente alla sua abrogazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'obbligo conformativo imposto da una sentenza deve essere distinto dalla specifica modalità organizzativa attraverso cui l'amministrazione vi dà esecuzione: salvo diversa statuizione giudiziale, l'amministrazione conserva discrezionalità nella scelta delle modalità gestionali, purché assicuri concretamente il risultato imposto dalla decisione e rispetti i criteri normativi di efficienza ed economicità.
- La presa in carico di un servizio da parte di un'azienda sanitaria può essere attuata anche mediante il coinvolgimento operativo dei gestori delle strutture interessate, quando l'intervento della struttura sia mediato da accordi o addenda contrattuali e restino in capo all'azienda sanitaria le funzioni di regolazione, vigilanza e sostegno economico.
- La declaratoria di inefficacia ex art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a. richiede che l'atto successivo dell'amministrazione violi o eluda la portata conformativa della sentenza; non è sufficiente che l'atto adotti una modalità esecutiva diversa da quella auspicata dalla parte, se tale modalità rientra nella discrezionalità organizzativa residua dell'amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere introdotte, per contestare l'atto esecutivo, questioni estranee alla portata conformativa della sentenza, quali vizi autonomi relativi alla disciplina dei contratti pubblici o all'antieconomicità della tariffa; tali censure devono essere fatte valere, ove ne ricorrano i presupposti, mediante autonoma azione di annullamento.
- La sopravvenuta adozione di un atto amministrativo idoneo a dare esecuzione all'obbligo accertato dalla sentenza determina la sopravvenuta carenza di interesse al giudizio di ottemperanza e travolge le domande accessorie di nomina del commissario ad acta e di applicazione della penalità di mora, quando non residui un ritardo esecutivo.
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