Regolamento (UE) 2020/196
Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/196 della Commissione del 13 febbraio 2020 relativo al rinnovo dell’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall’Aspergillus niger CBS 109.713 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori (esclusi gli uccelli ovaioli) e uccelli ornamentali e che abroga i regolamenti (CE) n. 1380/2007 e (CE) n. 1096/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2012 (titolare dell’autorizzazione BASF SE) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione di un additivo enzimatico per mangimi a base di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger CBS 109.713, sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA circa sicurezza ed efficacia. Conferma l’uso per specifiche specie avicole, imponendo condizioni d’impiego e misure di protezione per gli utilizzatori, in considerazione del potenziale di sensibilizzazione cutanea e respiratoria. Abroga, per effetto del rinnovo, i precedenti atti autorizzativi relativi allo stesso additivo.
Rinnovo dell’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger CBS 109.713 come additivo per mangimi per determinate specie avicole e abrogazione degli atti autorizzativi precedenti.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’impiego dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger CBS 109.713, additivo appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "promotori della digestione". L’autorizzazione rinnovata concerne polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori (esclusi gli uccelli ovaioli) e uccelli ornamentali. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE. Restano esclusi, in base all’allegato, gli uccelli ovaioli per le specie avicole minori e non risultano estensioni ad altre specie o categorie non indicate.
Rinnovo dell’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger CBS 109.713
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/196 rinnova l’autorizzazione di un additivo per mangimi a base di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger CBS 109.713, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. Il rinnovo si fonda sulla valutazione positiva dell’EFSA, che ha confermato il rispetto delle condizioni di autorizzazione, la sicurezza per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente, pur evidenziando il potenziale di sensibilizzazione cutanea e respiratoria per gli utilizzatori.
Contesto normativo e presupposti del rinnovo
Il regolamento richiama il sistema autorizzatorio previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 14 sul rinnovo dell’autorizzazione e l’articolo 5 sui requisiti sostanziali. L’additivo era già autorizzato in precedenza per diversi impieghi: con il regolamento (CE) n. 1380/2007 per i tacchini da ingrasso; con il regolamento (CE) n. 1096/2009 per polli da ingrasso e anatre; con il regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2012 per tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori e uccelli ornamentali. La domanda di rinnovo è stata presentata dal titolare dell’autorizzazione BASF SE e accompagnata dalla documentazione prevista dall’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Esito della valutazione scientifica
Nel parere del 27 febbraio 2019, l’EFSA ha concluso che i dati forniti dimostrano la conformità dell’additivo alle condizioni di autorizzazione. Ha ritenuto l’additivo sicuro per gli animali destinatari, per i consumatori e per l’ambiente; ha inoltre rilevato che esso può comportare rischi per la salute degli utilizzatori in quanto potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. Non ha ritenuto necessarie specifiche prescrizioni di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. La Commissione, sulla base di tale valutazione, ha ritenuto opportuno rinnovare l’autorizzazione.
Ambito di applicazione e condizioni tecniche
L’allegato identifica l’additivo come endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8, preparata da Aspergillus niger CBS 109.713, in forma solida o liquida con attività minima di 5 600 TXU/g o 5 600 TXU/ml. L’impiego rinnovato riguarda i tacchini da ingrasso e i tacchini allevati per la riproduzione, con dose minima di 560 TXU/kg di mangime completo (al 12% di umidità), nonché polli da ingrasso, specie avicole minori escluse quelle ovaiole e uccelli ornamentali, con dose minima di 280 TXU/kg di mangime completo.
Prescrizioni operative per gli utilizzatori
Il regolamento impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi a cui possono essere esposti gli utilizzatori. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.
Abrogazione degli atti precedenti e decorrenza
Con l’articolo 2 sono abrogati i regolamenti (CE) n. 1380/2007 e n. 1096/2009, nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2012, in quanto sostituiti dal nuovo regime autorizzatorio. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione dell’additivo indicato nell’allegato, classificato come "additivo zootecnico" e appartenente al gruppo funzionale "promotori della digestione", alle condizioni tecniche e di impiego stabilite nell’allegato stesso.
Specie destinatarie e livelli d’impiego
L’allegato disciplina l’uso per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione, nonché per polli da ingrasso, uccelli ornamentali e specie avicole minori, escluse le specie ovaiole. Per i tacchini è previsto un tenore minimo di 560 TXU/kg di mangime completo (al 12% di umidità); per polli da ingrasso, uccelli ornamentali e specie avicole minori è previsto un tenore minimo di 280 TXU/kg di mangime completo.
Composizione e caratterizzazione dell’additivo
L’additivo è identificato come endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8, preparata da Aspergillus niger CBS 109.713. La composizione minima dichiarata è di 5 600 TXU/g per la forma solida e 5 600 TXU/ml per la forma liquida.
Condizioni d’uso e misure di protezione
L’allegato prescrive che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.
Valutazione scientifica e sicurezza
Il regolamento si fonda sul parere EFSA del 27 febbraio 2019, secondo cui il richiedente ha dimostrato la conformità alle condizioni di autorizzazione. L’EFSA ha concluso che l’additivo è sicuro per le specie bersaglio, i consumatori e l’ambiente, ma è un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie; per questo sono richieste misure di tutela per gli utilizzatori. Non sono ritenute necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato.
Abrogazione degli atti precedenti
L’articolo 2 abroga il regolamento (CE) n. 1380/2007, il regolamento (CE) n. 1096/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2012, che avevano autorizzato il medesimo additivo per diversi impieghi e specie.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 13 feb 2020Regolamento (UE) 2020/197
- Regolamento · 13 feb 2020Regolamento (UE) 2020/198
- Regolamento · 13 feb 2020Regolamento (UE) 2020/199
- Regolamento · 13 feb 2020Regolamento (UE) 2020/565
- Regolamento · 12 feb 2020Regolamento (UE) 2020/189
- Regolamento · 12 feb 2020Regolamento (UE) 2020/192
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →