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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/196

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/196 della Commissione del 13 febbraio 2020 relativo al rinnovo dell’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall’Aspergillus niger CBS 109.713 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori (esclusi gli uccelli ovaioli) e uccelli ornamentali e che abroga i regolamenti (CE) n. 1380/2007 e (CE) n. 1096/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2012 (titolare dell’autorizzazione BASF SE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione di un additivo enzimatico per mangimi a base di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger CBS 109.713, sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA circa sicurezza ed efficacia. Conferma l’uso per specifiche specie avicole, imponendo condizioni d’impiego e misure di protezione per gli utilizzatori, in considerazione del potenziale di sensibilizzazione cutanea e respiratoria. Abroga, per effetto del rinnovo, i precedenti atti autorizzativi relativi allo stesso additivo.

Rinnovo dell’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger CBS 109.713 come additivo per mangimi per determinate specie avicole e abrogazione degli atti autorizzativi precedenti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’impiego dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger CBS 109.713, additivo appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "promotori della digestione". L’autorizzazione rinnovata concerne polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori (esclusi gli uccelli ovaioli) e uccelli ornamentali. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE. Restano esclusi, in base all’allegato, gli uccelli ovaioli per le specie avicole minori e non risultano estensioni ad altre specie o categorie non indicate.

Rinnovo dell’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger CBS 109.713

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/196 rinnova l’autorizzazione di un additivo per mangimi a base di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger CBS 109.713, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. Il rinnovo si fonda sulla valutazione positiva dell’EFSA, che ha confermato il rispetto delle condizioni di autorizzazione, la sicurezza per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente, pur evidenziando il potenziale di sensibilizzazione cutanea e respiratoria per gli utilizzatori.

Contesto normativo e presupposti del rinnovo

Il regolamento richiama il sistema autorizzatorio previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 14 sul rinnovo dell’autorizzazione e l’articolo 5 sui requisiti sostanziali. L’additivo era già autorizzato in precedenza per diversi impieghi: con il regolamento (CE) n. 1380/2007 per i tacchini da ingrasso; con il regolamento (CE) n. 1096/2009 per polli da ingrasso e anatre; con il regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2012 per tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori e uccelli ornamentali. La domanda di rinnovo è stata presentata dal titolare dell’autorizzazione BASF SE e accompagnata dalla documentazione prevista dall’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Esito della valutazione scientifica

Nel parere del 27 febbraio 2019, l’EFSA ha concluso che i dati forniti dimostrano la conformità dell’additivo alle condizioni di autorizzazione. Ha ritenuto l’additivo sicuro per gli animali destinatari, per i consumatori e per l’ambiente; ha inoltre rilevato che esso può comportare rischi per la salute degli utilizzatori in quanto potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. Non ha ritenuto necessarie specifiche prescrizioni di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. La Commissione, sulla base di tale valutazione, ha ritenuto opportuno rinnovare l’autorizzazione.

Ambito di applicazione e condizioni tecniche

L’allegato identifica l’additivo come endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8, preparata da Aspergillus niger CBS 109.713, in forma solida o liquida con attività minima di 5 600 TXU/g o 5 600 TXU/ml. L’impiego rinnovato riguarda i tacchini da ingrasso e i tacchini allevati per la riproduzione, con dose minima di 560 TXU/kg di mangime completo (al 12% di umidità), nonché polli da ingrasso, specie avicole minori escluse quelle ovaiole e uccelli ornamentali, con dose minima di 280 TXU/kg di mangime completo.

Prescrizioni operative per gli utilizzatori

Il regolamento impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi a cui possono essere esposti gli utilizzatori. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

Abrogazione degli atti precedenti e decorrenza

Con l’articolo 2 sono abrogati i regolamenti (CE) n. 1380/2007 e n. 1096/2009, nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2012, in quanto sostituiti dal nuovo regime autorizzatorio. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione dell’additivo indicato nell’allegato, classificato come "additivo zootecnico" e appartenente al gruppo funzionale "promotori della digestione", alle condizioni tecniche e di impiego stabilite nell’allegato stesso.

Specie destinatarie e livelli d’impiego

L’allegato disciplina l’uso per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione, nonché per polli da ingrasso, uccelli ornamentali e specie avicole minori, escluse le specie ovaiole. Per i tacchini è previsto un tenore minimo di 560 TXU/kg di mangime completo (al 12% di umidità); per polli da ingrasso, uccelli ornamentali e specie avicole minori è previsto un tenore minimo di 280 TXU/kg di mangime completo.

Composizione e caratterizzazione dell’additivo

L’additivo è identificato come endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8, preparata da Aspergillus niger CBS 109.713. La composizione minima dichiarata è di 5 600 TXU/g per la forma solida e 5 600 TXU/ml per la forma liquida.

Condizioni d’uso e misure di protezione

L’allegato prescrive che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

Valutazione scientifica e sicurezza

Il regolamento si fonda sul parere EFSA del 27 febbraio 2019, secondo cui il richiedente ha dimostrato la conformità alle condizioni di autorizzazione. L’EFSA ha concluso che l’additivo è sicuro per le specie bersaglio, i consumatori e l’ambiente, ma è un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie; per questo sono richieste misure di tutela per gli utilizzatori. Non sono ritenute necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato.

Abrogazione degli atti precedenti

L’articolo 2 abroga il regolamento (CE) n. 1380/2007, il regolamento (CE) n. 1096/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2012, che avevano autorizzato il medesimo additivo per diversi impieghi e specie.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi zootecnicisalute e sicurezza alimentarebenessere e protezione degli utilizzatori

Testo integrale

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