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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/199

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/199 della Commissione del 13 febbraio 2020 che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto

Normativa europea32020R0199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione doganale delle importazioni di determinati prodotti in fibra di vetro originari dell’Egitto nell’ambito di un’inchiesta antisovvenzioni. La Commissione ritiene, allo stato degli elementi disponibili, che sussistano sovvenzioni compensabili, importazioni massicce in un periodo relativamente breve e un pregiudizio difficilmente rimediabile per l’industria dell’Unione. La registrazione serve a preservare la possibilità di applicare retroattivamente futuri dazi compensativi, se le conclusioni definitive dell’inchiesta lo giustificheranno.

Registrazione delle importazioni nell’Unione di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto ai fini di un’eventuale futura imposizione di dazi compensativi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di filati tagliati in fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, rovings in fibra di vetro e feltri costituiti da filamenti in fibra di vetro, classificati ai codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 e ai corrispondenti codici TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 e 7019120039. Sono esclusi i rovings impregnati e rivestiti con perdita alla combustione superiore al 3 % secondo ISO 1887 e i feltri in lana di vetro. La misura riguarda solo i prodotti originari dell’Egitto e opera nell’ambito di un procedimento antisovvenzioni; la registrazione dura tre settimane dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Registrazione delle importazioni di prodotti in fibra di vetro originari dell’Egitto

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/199 della Commissione dispone la registrazione delle importazioni di determinati prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto. La misura si colloca nell’ambito di un procedimento antisovvenzioni avviato il 7 giugno 2019 e mira a preservare la possibilità di imporre, in futuro, dazi compensativi anche con efficacia retroattiva, qualora l’inchiesta confermi i presupposti di legge.

Contesto procedurale e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/1037, in particolare l’articolo 24, paragrafo 5 bis, che consente di chiedere alle autorità doganali la registrazione delle importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva di cui all’articolo 29 bis. La registrazione può essere disposta ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data di registrazione, salvo che vi siano elementi sufficienti per escludere la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 4, lettere c) e d).

L’inchiesta antisovvenzioni riguarda il periodo compreso tra il 1° aprile 2018 e il 31 marzo 2019; l’analisi delle tendenze utili alla valutazione del pregiudizio copre il periodo dal 1° gennaio 2016 fino alla fine del periodo dell’inchiesta. La Commissione precisa inoltre che è in corso un’inchiesta antidumping separata sullo stesso prodotto originario dell’Egitto e del Bahrein, aperta il 3 maggio 2019, elemento che viene considerato nella lettura dei flussi commerciali successivi.

Prodotto interessato e esclusioni

Il prodotto soggetto a registrazione comprende:

  • filati tagliati in fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm;
  • filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro;
  • feltri (mats) costituiti da filamenti in fibra di vetro.

Sono esclusi:

  • i rovings in fibra di vetro impregnati e rivestiti che subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 %, determinata secondo la norma ISO 1887;
  • i feltri in lana di vetro.

I prodotti sono attualmente classificati nei codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 e nei codici TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 e 7019120039. Il regolamento li identifica come “rinforzi in fibra di vetro” o “GFR”.

Sussistenza di sovvenzioni compensabili

La Commissione afferma di disporre, in questa fase, di sufficienti elementi di prova del fatto che le esportazioni del prodotto in esame dall’Egitto beneficiano di sovvenzioni compensabili e che il produttore esportatore Jushi in Egitto ne ha beneficiato nel periodo dell’inchiesta.

Le pratiche di sovvenzione oggetto di denuncia comprendono:

  • trasferimento diretto di fondi;
  • rinuncia della pubblica amministrazione a entrate altrimenti dovute o mancata riscossione delle stesse;
  • fornitura di beni o servizi da parte della pubblica amministrazione a un corrispettivo inferiore a quello adeguato.

Secondo la Commissione, tali misure comportano un contributo finanziario del governo egiziano, conferiscono un vantaggio al produttore esportatore e sarebbero specifiche e compensabili perché limitate a determinate imprese o condizionate all’andamento delle esportazioni.

Importazioni massicce in un periodo relativamente breve

Dai dati della banca dati Surveillance 2 e dai dati riportati nella denuncia emerge che le importazioni di GFR egiziani sono aumentate in modo significativo dal 2015 al 2018, con un incremento del volume del 200 % e un aumento della quota di mercato dal 4,6 % al 12,8 %.

Nel periodo in esame, il volume trimestrale delle importazioni dall’Egitto cresce del 130 %, passando da poco più di 14 000 tonnellate nel 1° trimestre 2016 a 32 000 tonnellate nel 1° trimestre 2019, mentre la quota di mercato sale dal 5 % al 14 %.

La Commissione osserva inoltre che, dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping del 3 maggio 2019, le importazioni non si sono ridotte ma sono rimaste elevate o sono cresciute. In particolare, il volume medio mensile tra maggio e novembre 2019 risulta superiore del 9 % rispetto al periodo dell’inchiesta, e il totale importato tra maggio e novembre 2019 è quasi equivalente a quello dello stesso periodo del 2018.

Circostanze gravi e pregiudizio difficilmente rimediabile

La Commissione ritiene che vi siano elementi sufficienti per considerare l’esistenza di circostanze gravi e di un pregiudizio difficilmente rimediabile per l’industria dell’Unione. La denuncia descrive un rapido peggioramento della situazione economica del settore, con una riduzione dei profitti dal 13 % nel 2016 al 4,6 % nel 2018 e una perdita di 11 punti percentuali di quota di mercato nello stesso periodo.

La diminuzione dei prezzi medi di importazione rafforza tale quadro: il prezzo unitario medio dei GFR egiziani scende da 1 007 EUR/tonnellata nel 1° trimestre 2016 a 904 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta, per poi calare ulteriormente a 884 EUR/tonnellata tra maggio e novembre 2019. Già nel 2018 i prezzi delle importazioni egiziane risultavano, secondo la denuncia, inferiori del 16 % ai prezzi dell’industria dell’Unione.

La Commissione considera difficilmente rimediabile il danno perché alcuni utilizzatori richiedono lunghe procedure di certificazione dei fornitori; una volta passato a fornitori cinesi o egiziani, un cliente difficilmente tornerebbe rapidamente a rifornirsi da produttori dell’Unione. Ne deriverebbe il rischio di perdita permanente di quota di mercato o di riduzione dei ricavi.

Necessità della registrazione e possibile effetto retroattivo

Alla luce di tali elementi, la Commissione conclude che la registrazione è opportuna e necessaria per preparare la possibile imposizione retroattiva di dazi compensativi e per evitare la reiterazione del pregiudizio. La misura è quindi funzionale a preservare l’effettività di eventuali future misure di difesa commerciale.

La Commissione precisa anche che, allo stato, non è ancora possibile stimare con precisione l’ammontare delle sovvenzioni in Egitto; la denuncia riporta soltanto una stima del livello di eliminazione del pregiudizio pari al 22 % per il 2018. Viene richiamato l’articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento di base, ma si afferma che non è nell’interesse dell’Unione istituire un dazio superiore a quello basato sull’importo delle sovvenzioni compensabili.

Registrazione doganale, durata ed entrata in vigore

L’articolo 1 impone alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni del prodotto in esame originario dell’Egitto. La registrazione ha durata limitata: scade dopo tre settimane dalla data di entrata in vigore del regolamento.

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725, relativo alla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.

Disposizioni principali

Oggetto della registrazione

Le autorità doganali devono registrare le importazioni nell’Unione di chopped strands, rovings e mats in fibra di vetro originari dell’Egitto, secondo le specifiche merceologiche e le classificazioni tariffarie indicate all’articolo 1, paragrafo 1.

Durata della registrazione

La registrazione scade dopo tre settimane dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dall’articolo 1, paragrafo 2.

Base giuridica e finalità

La misura è adottata ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) 2016/1037, che consente la registrazione durante il periodo di comunicazione preventiva di cui all’articolo 29 bis ai fini di una possibile applicazione successiva di misure retroattive.

Presupposti sostanziali per la registrazione

La Commissione considera sussistenti, in questa fase, elementi di prova sufficienti che indicano sovvenzioni compensabili sulle esportazioni egiziane, importazioni massicce in un periodo relativamente breve e circostanze gravi con pregiudizio difficilmente rimediabile per l’industria dell’Unione, in linea con l’articolo 16, paragrafo 4, lettere c) e d), del regolamento di base.

Valutazione delle importazioni e del pregiudizio

La Commissione rileva un aumento delle importazioni dall’Egitto dal 2015 al 2018, con crescita del volume del 200 % e della quota di mercato dal 4,6 % al 12,8 %, nonché un ulteriore incremento nel periodo in esame e nel periodo successivo all’apertura dell’inchiesta. Parallelamente, i prezzi medi di importazione risultano in calo e l’industria dell’Unione registra peggioramento di profitti e quota di mercato.

Possibile applicazione retroattiva dei dazi

La registrazione è disposta per preparare l’eventuale istituzione di misure retroattive e per evitare la reiterazione del pregiudizio. L’effettiva imposizione di futuri dazi dipenderà dalle risultanze definitive dell’inchiesta antisovvenzioni.

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nell’ambito della registrazione devono essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialedazi compensativisovvenzionipolitica commercialedogane

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