Regolamento (UE) 2020/198
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/198 della Commissione del 13 febbraio 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la creazione del registro delle indicazioni geografiche protette nel settore dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e l'inserimento in tale registro delle denominazioni geografiche esistenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione istituisce il registro elettronico delle indicazioni geografiche protette per i prodotti vitivinicoli aromatizzati previsto dal regolamento (UE) n. 251/2014. Contestualmente, inserisce nel registro alcune denominazioni geografiche preesistenti ritenute conformi ai requisiti sostanziali e procedurali, mentre esclude quelle che non hanno completato in tempo la trasmissione della documentazione richiesta. Il testo chiarisce anche la forma di registrazione di "Vermut di Torino"/"Vermouth di Torino" e stabilisce l’applicabilità diretta del regolamento in tutti gli Stati membri.
Creazione del registro elettronico UE delle indicazioni geografiche protette dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e iscrizione di alcune denominazioni geografiche preesistenti.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti vitivinicoli aromatizzati e, in particolare, alle indicazioni geografiche protette ai sensi del regolamento (UE) n. 251/2014. Riguarda la creazione e la tenuta, da parte della Commissione, di un registro elettronico pubblico accessibile via sito web, nonché l’inserimento in tale registro delle denominazioni geografiche preesistenti che soddisfano i requisiti dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 251/2014. Restano escluse le denominazioni preesistenti per le quali non sia stata trasmessa alla Commissione, entro il 28 marzo 2017, la documentazione tecnica e la decisione nazionale di approvazione, come nel caso di "Vermouth de Chambéry".
Creazione del registro delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/198 dà attuazione al regolamento (UE) n. 251/2014 per la parte relativa alla pubblicità e gestione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. La finalità è rendere operativo un registro elettronico pubblico, conservato su un sito web della Commissione, nel quale siano elencate le indicazioni geografiche protette ai sensi del quadro normativo UE.
Contesto normativo e motivazioni
Il regolamento (UE) n. 251/2014 ha sostituito il precedente regolamento (CEE) n. 1601/91 e ha disciplinato la protezione delle indicazioni geografiche nel settore dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. In tale contesto, la Commissione è stata investita del compito di adottare atti di esecuzione per creare e aggiornare un registro elettronico accessibile al pubblico. Il regolamento qui analizzato interviene quindi come misura attuativa necessaria per dare concreta applicazione al sistema di tutela previsto dal regolamento di base.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il testo riguarda esclusivamente i prodotti vitivinicoli aromatizzati e le relative indicazioni geografiche. L’ambito operativo concerne sia la costruzione del registro sia l’inserimento delle denominazioni geografiche preesistenti che, per effetto dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 251/2014, risultano automaticamente protette se accompagnate dalla documentazione prescritta e dalla decisione nazionale di approvazione trasmessa nei termini.
Creazione del registro elettronico
L’articolo 1 stabilisce che il registro elettronico delle indicazioni geografiche per i prodotti vitivinicoli aromatizzati sia creato mediante un sistema digitale reso accessibile al pubblico dalla Commissione. Il registro deve contenere il nome o i nomi dei prodotti vitivinicoli aromatizzati protetti come indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) n. 251/2014.
Denominazioni geografiche preesistenti iscritte
L’articolo 2 elenca le denominazioni geografiche preesistenti che vengono iscritte nel registro in quanto protette come indicazioni geografiche:
- "Nürnberger Glühwein";
- "Samoborski bermet";
- "Thüringer Glühwein";
- "Vermut di Torino"/"Vermouth di Torino";
- "Vino Naranja del Condado de Huelva".
Nei considerando è precisato che la Commissione ha ricevuto entro il 28 marzo 2017 la documentazione tecnica e la decisione nazionale di approvazione per le prime quattro denominazioni sopra indicate, mentre per "Vino Naranja del Condado de Huelva" la Spagna aveva approvato la denominazione il 6 luglio 2011 e la documentazione è stata trasmessa alla Commissione il 14 marzo 2017. La Commissione ha concluso che tali denominazioni sono conformi alla definizione di indicazione geografica contenuta nell’articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) n. 251/2014.
Denominazioni escluse e perdita della protezione
Il regolamento segnala espressamente che la denominazione preesistente "Vermouth de Chambéry" non è stata oggetto di trasmissione, entro il 28 marzo 2017, della documentazione tecnica e della decisione nazionale di approvazione. Di conseguenza, tale denominazione ha perso la protezione dal 29 marzo 2017 e non può essere iscritta nel registro, anche perché al momento dell’adozione il registro non era ancora stato creato.
Forma della denominazione italiana
Per ragioni di chiarezza e su richiesta dei richiedenti, la denominazione italiana già presente nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 1601/91 viene registrata nella forma "Vermut di Torino"/"Vermouth di Torino", tenendo conto delle diverse versioni linguistiche del nome.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione del registro elettronico
L’articolo 1 crea il registro elettronico delle indicazioni geografiche per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, tramite un sistema digitale reso accessibile al pubblico dalla Commissione, in attuazione dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 251/2014. Il registro deve elencare i nomi dei prodotti vitivinicoli aromatizzati protetti come indicazioni geografiche a norma di tale regolamento.
Iscrizione delle denominazioni geografiche preesistenti
L’articolo 2 inserisce nel registro cinque denominazioni geografiche preesistenti: "Nürnberger Glühwein", "Samoborski bermet", "Thüringer Glühwein", "Vermut di Torino"/"Vermouth di Torino" e "Vino Naranja del Condado de Huelva". Tali denominazioni sono riconosciute come indicazioni geografiche protette ai sensi del regolamento (UE) n. 251/2014.
Esclusione di denominazioni non tempestivamente documentate
Dai considerando emerge che "Vermouth de Chambéry" non è stato iscritto poiché la Commissione non ha ricevuto entro il 28 marzo 2017 la documentazione tecnica e la decisione nazionale di approvazione; la denominazione ha quindi perso la protezione dal 29 marzo 2017 e non può essere inserita nel registro.
Criterio di conformità delle denominazioni preesistenti
La Commissione ha verificato che le denominazioni preesistenti iscritte nel registro rispettano la definizione di indicazione geografica di cui all’articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) n. 251/2014. Per "Vermut di Torino"/"Vermouth di Torino" il nome è registrato in entrambe le forme per chiarezza e su richiesta dei richiedenti.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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