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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/197

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/197 della Commissione del 13 febbraio 2020 relativo all’autorizzazione del rosso allura AC come additivo per mangimi destinati a gatti e cani (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’impiego del rosso allura AC come additivo per mangimi destinati a gatti e cani, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale dei coloranti. L’autorizzazione si fonda sulla valutazione positiva dell’EFSA quanto a sicurezza per animali e ambiente, ma richiede misure di protezione per gli utilizzatori per i rischi da esposizione cutanea, oculare e per inalazione. Il testo fissa inoltre requisiti compositivi, metodi di analisi, tenori autorizzati e un regime transitorio per lo smaltimento delle scorte esistenti.

Autorizzazione del rosso allura AC (E 129) come additivo organolettico/colorante per mangimi destinati a gatti e cani, con condizioni d’impiego e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti ed utilizzatori di additivi, premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti destinati a gatti e cani. Riguarda l’immissione sul mercato e l’utilizzo del rosso allura AC come additivo per mangimi per animali da compagnia, non destinati alla produzione di alimenti. Sono previste esclusioni/limitazioni implicite rispetto ad altri animali e ad altri impieghi non contemplati nell’allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; le misure transitorie disciplinano le scorte prodotte ed etichettate prima del 5 marzo 2020 e del 5 settembre 2020/5 marzo 2022, a seconda della tipologia di prodotto.

Autorizzazione del rosso allura AC come additivo per mangimi destinati a gatti e cani

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/197 della Commissione autorizza il rosso allura AC come additivo per mangimi destinati a gatti e cani, nell’ambito degli additivi organolettici e del gruppo funzionale dei coloranti. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce l’esito della rivalutazione dell’additivo già autorizzato in passato ai sensi della direttiva 70/524/CEE.

Contesto e base giuridica

La Commissione richiama l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Nei considerando si evidenzia che il rosso allura AC era già autorizzato per un periodo illimitato per cani e gatti e successivamente iscritto nel registro degli additivi come prodotto esistente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. È stata quindi presentata una domanda di rivalutazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7, corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3.

Valutazione scientifica e conclusioni dell’EFSA

Nei pareri del 24 aprile 2012, 15 maggio 2013 e 20 ottobre 2015, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il rosso allura AC non produce effetti negativi sulla salute degli animali né sull’ambiente. L’EFSA ha tuttavia rilevato un potenziale rischio per l’utilizzatore dell’additivo in caso di esposizione della cute, degli occhi o per inalazione. La Commissione, per tale ragione, ritiene necessarie misure di protezione adeguate. In relazione all’ambiente, il regolamento richiama il regolamento (CE) n. 429/2008 e precisa che, trattandosi di additivo per animali non destinati alla produzione di alimenti, la fase I della valutazione del rischio ambientale esonera da ulteriori valutazioni in assenza di elementi di preoccupazione scientificamente fondati. L’EFSA ha inoltre riconosciuto l’efficacia dell’additivo nel conferire colore ai mangimi e non ha ritenuto necessari specifici controlli post-marketing.

Contenuto dell’autorizzazione

L’articolo 1 autorizza l’additivo indicato nell’allegato alle condizioni ivi previste. L’allegato identifica il prodotto con il numero 2a129 e ne definisce la composizione: rosso allura AC descritto come sale sodico, in forma solida (polvere o granuli), prodotto mediante sintesi chimica. La sostanza attiva è caratterizzata come disodio 2-idrossi-1-(2-metossi-5-metil-4-solfonato-fenilazo) naftalen-6-solfonato, con ammissibilità anche dei sali di calcio e potassio.

Criteri di purezza e metodi di analisi

L’allegato stabilisce criteri di purezza dettagliati, tra cui:

  • contenuto totale di sostanze coloranti calcolate come sali sodici non inferiore all’85 %;
  • sostanze insolubili in acqua non superiori allo 0,2 %;
  • coloranti accessori non superiori al 3 %;
  • limiti specifici per alcuni composti organici diversi dai coloranti;
  • ammine primarie aromatiche non solfonate non superiori allo 0,01 % (calcolate come anilina);
  • sostanze estraibili in etere non superiori allo 0,2 % da una soluzione a pH 7.

Per la quantificazione del tenore dell’additivo sono previsti:

  • spettrofotometria a 504 nm per l’additivo per mangimi, con rinvio al regolamento (UE) n. 231/2012 e alle monografie FAO JECFA;
  • cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata a spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS) per la quantificazione nei mangimi.

Specie destinatarie e livelli autorizzati

L’autorizzazione riguarda gatti e cani. Il mangime completo con un tasso di umidità del 12 % può contenere fino a:

  • 308 mg/kg per i gatti;
  • 370 mg/kg per i cani.

Misure di sicurezza per gli utilizzatori

Poiché la valutazione scientifica ha evidenziato un potenziale rischio per gli utilizzatori, l’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare l’esposizione. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

Indicazioni in etichetta e stabilità

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Si tratta di un obbligo funzionale alla corretta gestione tecnica del prodotto lungo la filiera.

Misure transitorie

L’articolo 2 introduce un regime transitorio per evitare la necessità di ritiro immediato delle scorte già prodotte. In particolare:

  • la sostanza e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 5 settembre 2020, conformemente alle norme applicabili prima del 5 marzo 2020, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento;
  • le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza, prodotti ed etichettati prima del 5 marzo 2022 conformemente alle norme applicabili prima del 5 marzo 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte.

Entrata in vigore e efficacia nell’ordinamento UE

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «coloranti», come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni riportate nell’allegato stesso. L’additivo identificato con il numero 2a129 è il rosso allura AC.

Condizioni tecniche e requisiti di composizione

L’allegato definisce composizione, forma fisica e criteri di purezza del rosso allura AC: forma solida (polvere o granuli), prodotto mediante sintesi chimica, formula C18H14N2Na2O8S2, CAS 25956-17-6. Sono previsti limiti minimi e massimi per sostanze/coloranti accessori e impurità, nonché metodi analitici per la quantificazione nell’additivo e nei mangimi.

Specie destinatarie e tenori autorizzati

L’additivo è autorizzato per gatti e cani. I tenori massimi nel mangime completo al 12% di umidità sono fissati in 308 mg/kg per i gatti e 370 mg/kg per i cani. Non sono indicati tenori minimi.

Misure di protezione per gli utilizzatori

L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi l’adozione di procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

Indicazioni d’uso e stabilità

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Regime transitorio per scorte esistenti

L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso, fino a esaurimento scorte, della sostanza e delle premiscele prodotte ed ეტichettate prima del 5 settembre 2020 conformemente alle norme previgenti. Analogamente, le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza, prodotti ed etichettati prima del 5 marzo 2022 secondo le norme anteriori al 5 marzo 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentareetichettaturatutela della salute e sicurezza sul lavoro

Testo integrale

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