Cassazione Penale, Sentenza n. 35434/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per due motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione relativo alla ritenuta responsabilità per truffa, sostenendo che la Corte non avrebbe adeguatamente provato il dolo e non avrebbe valutato correttamente le prove indiziari; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati precedentemente giudicati, lamentando che la continuazione non sia stata rilevata o valutata correttamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e generici e li ha quindi dichiarati inammissibili. Ha ritenuto che i motivi fossero privi di specificità: quanto al primo, i ricorrenti non hanno confutato la motivazione delle decisioni di merito che avevano individuato gli elementi della truffa (rassicurazioni sulla bontà degli assegni poi risultanti insoluti e omissione del difetto di legittimazione a usare il nome della società acquirente); quanto al secondo, la richiesta di continuazione era aspecifica e riferita a reato non ancora giudicato con sentenza irrevocabile, con ulteriore confusione tra le parti coinvolte. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori a favore della parte civile. La declaratoria di inammissibilità lascia impregiudicato l'esito delle condanne di merito, che risultano così definitive.
Norme richiamate
delitto di truffa (codice penale)
La sentenza di merito ha ritenuto sussistenti gli elementi tipici della truffa (artifici e raggiri, induzione alla consegna dei beni e pagamento con assegni poi insoluti) e il dolo, in particolare per le rassicurazioni fornite ai fini della conclusione dell'operazione e l'omissione della mancanza di legittimazione a usare il nome della società acquirente
norme processuali sulla cassazione e inammissibilità dei ricorsi
La Corte ha applicato il principio secondo cui il ricorso per Cassazione deve contenere censure specifiche e adeguatamente motivate: deduzioni generiche o aspecifiche sulla valutazione della prova non sono idonee ad infirmare le motivazioni di merito; analogamente, la richiesta di riconoscimento del vincolo di continuazione deve essere formulata con precisione e riferirsi a reati già definitivamente accertati o a giudizi conclusi, non a procedimenti non irrevocabili
Massime di principio
- Un ricorso per Cassazione deve contenere censure specifiche e confrontarsi punto per punto con la motivazione delle decisioni di merito: affermazioni generiche sulla errata valutazione della prova sono inammissibili
- Per la ricorrenza del reato di truffa occorrono elementi concreti che evidenzino artifici o raggiri e il dolo; se le corti di merito hanno motivato in tal senso, il gravame in Cassazione richiede una contestazione motivata di tali argomenti
- La richiesta di riconoscimento del vincolo di continuazione deve essere precisa: non è sufficiente una domanda aspecifica o riferita a procedimenti non ancora definitivi
- Non introdurre in Cassazione profili che non siano stati effettivamente impugnati nei gradi precedenti: censure nuove o non sviluppate nei gradi di merito rischiano l'inammissibilità
- La pronuncia di inammissibilità può comportare condanne alle spese processuali e sanzioni economiche (es. contributo alla Cassa delle Ammende), commisurate al grado di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
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