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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35268/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2007-2010, con cui l’Amministrazione finanziaria contestava a una società l’esercizio fittizio dell’attività di noleggio di imbarcazioni da diporto e il disconoscimento dei costi di gestione relativi a un’imbarcazione ritenuta nella disponibilità esclusiva e personale dei soci, rideterminando i redditi imponibili ai fini Ires, Irap e Iva. Per l’anno 2010 il giudizio aveva avuto un primo esito favorevole solo in parte alla società; in appello, poi, la questione era approdata in Cassazione e quindi in sede di rinvio. La società ricorrente impugna la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado deducendo: 1) la nullità della decisione per violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 324 c.p.c., sostenendo che l’atto difensivo depositato dall’Ufficio in rinvio non fosse idoneo a valere come appello e che, conseguentemente, i capi favorevoli della sentenza di primo grado sarebbero passati in giudicato; 2) la nullità della decisione per violazione dell’art. 324 c.p.c., lamentando che il giudice del rinvio non avrebbe rilevato il giudicato interno sul capo relativo al cumulo giuridico delle sanzioni Iva, non impugnato dall’Ufficio. In memoria, la società richiama inoltre due sentenze penali assolutorie, che assume riguardare i medesimi fatti, ma tale deduzione non viene accolta perché proposta in modo non idoneo e comunque ritenuta irrilevante nel giudizio tributario.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso. Ritiene infondato il primo motivo perché la Corte di merito non ha affatto riqualificato la memoria dell’Ufficio come nuovo atto di appello, ma si è limitata a prendere atto delle ragioni di gravame già ritualmente proposte in origine e della riattivazione del giudizio in sede di rinvio; richiama il principio secondo cui la riassunzione nel giudizio di rinvio ha funzione meramente ripristinatoria e, nel processo tributario, l’art. 63 d.lgs. 546/1992 consente il richiamo al ricorso introduttivo e al provvedimento di rinvio senza necessità di riprodurre analiticamente il petitum. Rigetta anche il secondo motivo, osservando che il capo della sentenza di primo grado relativo al cumulo giuridico delle sanzioni, essendo favorevole alla contribuente e non impugnato dall’Ufficio, si era già consolidato e non doveva essere considerato nei successivi gradi; la doglianza, tuttavia, non incide sull’esito della causa. Disattende infine le allegazioni svolte in memoria sulle sentenze penali, perché la questione era già stata esaminata nel giudizio di rinvio e, comunque, doveva essere proposta con specifico motivo di ricorso. La società è condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel giudizio tributario l’impugnazione deve rispettare i requisiti propri dell’atto di appello, ma nel caso di riassunzione in rinvio non è richiesto che la parte riproduca integralmente e autonomamente tutte le ragioni già svolte nell’atto originario, potendo il contenuto essere integrato per relationem.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato interno si forma sui capi della sentenza non impugnati; i capi favorevoli e non appellati restano cristallizzati e non possono essere rimessi in discussione nei gradi successivi.

  • art. 392 c.p.c.

    La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio ha funzione di riattivare il giudizio e ha contenuto meramente ripetitivo delle richieste già formulate negli atti processuali precedenti.

  • art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario la disciplina speciale della riassunzione in sede di rinvio prevale su quella generale: è sufficiente il richiamo al ricorso introduttivo e al provvedimento che dispone il rinvio, senza necessità di specificare nuovamente il petitum in forma analitica.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura di legittimità è stata formalmente veicolata come violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto i motivi infondati nel merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio la riassunzione ha funzione meramente ripristinatoria del processo e non impone alla parte di formulare ex novo, in modo autonomo e completo, tutte le difese già introdotte negli atti precedenti.
  • Nel processo tributario l’atto di riassunzione può essere validamente integrato mediante il richiamo al ricorso originario e al provvedimento rescindente, senza che sia necessaria una ripetizione analitica del petitum o delle conclusioni di appello.
  • Il giudicato interno si forma sui capi della decisione di primo grado non impugnati e tali capi non possono essere rimessi in discussione nei gradi successivi, ma la loro esistenza non giova alla parte che li invochi se non incidono sui capi effettivamente devoluti.
  • Documenti o decisioni già esaminate nel giudizio di merito non possono essere riproposti in Cassazione con mera memoria illustrativa: occorre un motivo autonomo di ricorso che censuri specificamente la ratio della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudicatoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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