Cassazione Penale, Ordinanza n. 30873/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Como che aveva applicato la pena richiesta per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di vario tipo. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge penale e processuale, lamentando l'omessa motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio che il ricorso era inammissibile perché proposto avverso una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., in un caso non consentito dalla disciplina vigente per i ricorsi successivi al 3 agosto 2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando che l'impugnazione era proposta contro una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. in un caso non rientrante tra quelli ammessi. Ha inoltre escluso che vi fossero elementi per ritenere che la parte avesse proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; perciò, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 1-bis e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato per cui era stata applicata la pena: detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.
art. 444 c.p.p.
La sentenza impugnata era una sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti; contro tale sentenza il ricorso era proposto fuori dai casi consentiti.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità del ricorso proposto contro sentenza di applicazione della pena dopo il 3 agosto 2017, fuori dei casi consentiti.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86
Richiamata per il principio secondo cui, ai fini delle conseguenze economiche dell'inammissibilità, occorre verificare che la parte non abbia versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. è inammissibile quando proposto al di fuori dei casi consentiti dalla disciplina vigente per le impugnazioni successive al 3 agosto 2017.
- Quando l'inammissibilità del ricorso deriva da una causa oggettivamente rilevabile e non risulta che la parte abbia fatto affidamento senza colpa sulla possibilità di impugnare, la Corte può dichiararla senza formalità e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
- La doglianza relativa alla motivazione sul trattamento sanzionatorio non può essere esaminata se il ricorso è in rito inammissibile per difetto originario di impugnabilità della sentenza.
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