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Sentenza

Sentenza n. 406/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento dell’ordinanza n. 107 del 30.09.2022, notificata in data 18.10.2022, emessa dal responsabile del Servizio Polizia Locale e Polizia Amministrativa del Comune di Tortoreto, Dott.ssa Sabrina Polletta, con la quale è stata sospesa per giorni 15 consecutivi, dalla data di notifica dell’ordinanza stessa, ogni attività di trattenimento musicale e danzante autorizzata con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. 23704 del 19.7.2022 in relazione al “Regolamento comunale per le attività rumorose a carattere temporaneo, mobili, ovvero stagionali (Stabilimenti Balneari)”, approvato con delibera commissariale del 24 giugno 2016 e ai verbali di contravvenzione a quanto disposto nello stesso, rilevati nelle date del 27.8.2022 (verbale di contravvenzione numero 127/109 del P.V. del 29.8.2022, notificato in data 06.09.2022), e del 03.09.2022, (verbale di contravvenzione numero 127/112 del P.V. del 06.09.2022, notificate in data 10.09.2022), nonché degli atti e provvedimenti preparatori, conseguenti, e comunque connessi, ivi compreso, per quanto necessario, il Regolamento comunale per le attività rumorose a carattere temporaneo, mobili, ovvero stagionali (Stabilimenti balneari), adottato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri di Consiglio comunale del 24.6.2016, nel testo attualmente vigente.

Giustizia amministrativa202200349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di sospensione per quindici giorni dell'attività di intrattenimento musicale e danzante, adottata a seguito della seconda violazione del regolamento comunale sulle attività rumorose stagionali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune, dopo due violazioni accertate il 27 agosto e il 3 settembre 2022 per lo svolgimento di intrattenimento musicale oltre l'orario consentito, ha applicato la sospensione di quindici giorni prevista dall'art. 14, n. 4, del regolamento comunale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 8-bis e 14 della l. 689/1981 e l'eccesso di potere per illogicità manifesta, sostenendo che le violazioni, commesse a breve distanza e nell'ambito di una programmazione unitaria, non avrebbero dovuto rilevare ai fini della reiterazione; ha inoltre lamentato di non aver conosciuto la prima contestazione prima della commissione della seconda e che il Comune avrebbe applicato direttamente la sanzione prevista per la seconda violazione senza previamente irrogare la sospensione di sette giorni prevista per la prima. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 14 del regolamento e degli artt. 8-bis e 18 della l. 689/1981, sostenendo che gli effetti della reiterazione avrebbero dovuto essere sospesi fino alla definitività dell'accertamento della prima violazione e che il regolamento sarebbe illegittimo nella parte in cui collega gli effetti sanzionatori alla contestazione. Con il terzo motivo ha sostenuto che il regolamento, applicabile solo dal 15 giugno al 30 settembre, non potesse fondare una sospensione eseguita, almeno in parte, dopo la chiusura della stagione estiva. Ha infine invocato la gradualità delle sanzioni e la contestazione immediata delle violazioni.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e procedibile, poiché permaneva l'interesse all'accertamento della legittimità della sanzione, nonostante la sospensione fosse ormai eseguita. Nel merito ha respinto tutti i motivi. La deroga prevista dall'art. 8-bis, comma 4, della l. 689/1981 non opera perché le due violazioni, commesse in giornate diverse e in occasione di distinti eventi, non erano riconducibili a un'unica programmazione unitaria. È irrilevante che la notificazione formale del primo verbale sia intervenuta dopo la seconda violazione, poiché la prima contestazione era avvenuta immediatamente, in presenza del legale rappresentante della società. Il sistema regolamentare configura le sanzioni interdittive come autonome fattispecie sanzionatorie, secondo un doppio binario distinto dalle sanzioni pecuniarie: per applicare la sanzione prevista per la seconda violazione è sufficiente l'accertamento della reiterazione, senza previa applicazione della sospensione di sette giorni e senza necessità che il primo accertamento sia già definitivo. L'art. 8-bis, comma 5, attribuisce all'amministrazione una facoltà discrezionale di sospendere gli effetti della reiterazione, non un obbligo. La previsione regolamentare dell'applicazione della sanzione a decorrere dalla contestazione è coerente con la natura vincolata del potere sanzionatorio, mentre la sanzione accessoria deve essere adottata dal Comune con apposita ordinanza e non dall'organo accertatore. La mancata consegna del regolamento al momento della contestazione è stata qualificata come vizio formale non invalidante, poiché si tratta di atto normativo soggetto a pubblicazione obbligatoria e conoscibile con ordinaria diligenza. Il limite temporale dal 15 giugno al 30 settembre delimita l'applicazione delle prescrizioni sugli orari e sui limiti acustici, non l'esecuzione delle sanzioni relative a violazioni commesse in quel periodo; diversamente, le violazioni commesse alla fine della stagione resterebbero sostanzialmente impunite. La sospensione di quindici giorni è stata ritenuta proporzionata e progressiva, senza che il gestore possa vantare una pretesa alla previa applicazione della sanzione meno grave. La contestazione immediata è risultata effettuata in presenza dei responsabili dell'esercizio; la successiva notificazione formale dei verbali è compatibile con l'art. 14 della l. 689/1981. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 8-bis l. 689/1981

    le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria; gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo

    La deroga alla reiterazione richiede violazioni ravvicinate riconducibili a un'unica programmazione, presupposto non ravvisato nel caso concreto. Il potere di sospendere gli effetti della reiterazione fino alla definitività del primo accertamento è discrezionale e non obbligatorio.

  • art. 14 l. 689/1981

    contestazione immediata "quando è possibile"

    La contestazione in presenza dei responsabili dell'esercizio soddisfa il requisito della contestazione immediata; la successiva notificazione formale del verbale non determina illegittimità.

  • artt. 14, nn. 3, 4 e 5, del Regolamento comunale per le attività rumorose a carattere temporaneo, mobili, ovvero stagionali

    alla prima violazione si applica la sospensione di sette giorni; alla seconda violazione la sospensione di quindici giorni; in caso di ulteriore recidiva la revoca dell'autorizzazione

    Le sanzioni accessorie interdittive costituiscono autonome fattispecie sanzionatorie, articolate secondo un sistema progressivo. Per applicare la sanzione relativa alla seconda violazione è sufficiente l'accertamento della reiterazione, senza previa applicazione della sanzione meno grave.

  • art. 6 del Regolamento comunale per le attività rumorose a carattere temporaneo, mobili, ovvero stagionali

    nel periodo estivo, e precisamente dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno

    Il periodo indicato delimita l'ambito temporale delle prescrizioni sugli orari e sui limiti acustici, non quello di esecuzione delle sanzioni relative a violazioni commesse durante tale periodo.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La mancata consegna al gestore di una copia del regolamento al momento della contestazione costituisce vizio formale non invalidante, trattandosi di atto normativo soggetto a pubblicazione obbligatoria e conoscibile con ordinaria diligenza.

  • art. 447 l. 1995

    La sentenza richiama la legge quale fonte dei poteri comunali in materia di attività rumorose e regolamentazione dei limiti acustici.

  • l.r. Abruzzo n. 23/2007

    La sentenza richiama la normativa regionale quale ulteriore fondamento dei poteri comunali in materia di attività rumorose.

Massime di principio

  • Quando un regolamento comunale configura le sanzioni interdittive conseguenti a successive violazioni come autonome fattispecie sanzionatorie, l'applicazione della sanzione prevista per la seconda violazione richiede l'accertamento della reiterazione, ma non la previa applicazione della sanzione accessoria meno grave prevista per la prima violazione.
  • La deroga alla reiterazione prevista dall'art. 8-bis, comma 4, della l. 689/1981 non opera per violazioni commesse in giornate diverse e nell'ambito di eventi distinti, se non risultano riconducibili a un'unica programmazione unitaria.
  • L'art. 8-bis, comma 5, della l. 689/1981 attribuisce all'amministrazione una facoltà discrezionale di sospendere gli effetti della reiterazione fino alla definitività dell'accertamento precedente; la disposizione non impone la sospensione automatica dell'effetto sanzionatorio.
  • Il periodo stagionale previsto da un regolamento comunale per delimitare l'applicazione delle prescrizioni sugli orari e sui limiti acustici non impedisce l'esecuzione, anche successiva alla scadenza della stagione, delle sanzioni relative a violazioni commesse durante il periodo di vigenza.
  • Il principio di progressività delle sanzioni impone una graduazione correlata alla reiterazione e alla maggiore gravità delle condotte, ma non attribuisce al trasgressore una pretesa alla previa applicazione delle sanzioni meno gravi quando il regolamento collega direttamente la sanzione più grave all'accertamento della violazione reiterata.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiProporzionalità e ragionevolezzaTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicità

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