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Sentenza

Sentenza n. 427/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento - previa sospensione dell’efficacia del decreto dello Sportello unico per l’immigrazione di Frosinone del 21 dicembre 2025, con il quale è stata archiviata l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato prot. n. FR5610569365 – P-FR/L/Q/2025/102776, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, incluso il decreto della Prefettura di Frosinone prot. n. 3495 del 16 gennaio 2026, recante rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela proposta da parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202600248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione dell'istanza di nulla osta al lavoro subordinato e rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui lo Sportello unico per l'immigrazione di Frosinone aveva archiviato l'istanza di nulla osta al lavoro subordinato, ritenendo tardiva la trasmissione del contratto di soggiorno, nonché il successivo rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela. Ha dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e l'eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti. Il ricorrente ha rappresentato di essere entrato in Italia il 3 dicembre 2025, di avere sottoscritto il contratto di soggiorno il 15 dicembre 2025 e che la mancata tempestiva trasmissione tramite il portale ministeriale era dipesa da un malfunzionamento tecnico non imputabile al lavoratore. La documentazione prodotta ha dimostrato che il datore di lavoro aveva validamente sottoscritto elettronicamente il contratto il 15 dicembre 2025, entro il termine di quindici giorni dall'ingresso previsto dall'art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998, come modificato dal d.l. 146/2025, convertito nella l. 179/2025.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato entrambi gli atti impugnati. Ha ritenuto illegittima l'archiviazione perché il contratto di soggiorno risultava validamente formato entro il termine legale di quindici giorni dall'ingresso del lavoratore, mentre l'amministrazione aveva erroneamente applicato il termine di otto giorni. La modifica normativa introdotta dal d.l. 146/2025, convertito nella l. 179/2025, è stata qualificata come norma di diritto pubblico immediatamente applicabile ai procedimenti ancora pendenti, in applicazione del principio tempus regit actum. Inoltre, l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto ha inciso concretamente sul procedimento: il contraddittorio avrebbe verosimilmente consentito all'interessato di documentare la tempestiva sottoscrizione del contratto e l'impedimento tecnico alla trasmissione. Il giudice ha quindi rilevato sia l'errore sul termine applicabile e sui presupposti fattuali, sia la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione e liquidate in favore del bilancio della Giustizia amministrativa, poiché il ricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato; sono stati inoltre liquidati euro 1.000,00 al difensore per l'attività di patrocinio a spese dello Stato, oltre accessori e detrazioni di legge.

Norme richiamate

  • art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998

    La sottoscrizione del contratto di soggiorno deve intervenire entro quindici giorni dall'ingresso del lavoratore sul territorio nazionale; la disciplina modificata è stata applicata al procedimento pendente.

  • d.l. 3 ottobre 2025 n. 146, convertito nella l. 1° dicembre 2025 n. 179

    Ha modificato il termine rilevante per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, portandolo a quindici giorni, e costituisce norma di diritto pubblico immediatamente applicabile ai procedimenti ancora pendenti secondo il principio tempus regit actum.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è illegittima quando il contraddittorio procedimentale avrebbe potuto consentire all'interessato di rappresentare e documentare circostanze decisive.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione impone all'amministrazione di fondare il provvedimento sui presupposti fattuali e normativi correttamente individuati.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentiti i difensori.

  • art. 133, comma 1, d.P.R. 115/2002

    Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato

    In presenza di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, le spese poste a carico dell'amministrazione soccombente devono essere versate a favore del bilancio della Giustizia amministrativa, titolare ex lege del diritto di rivalsa.

Massime di principio

  • La disciplina normativa sopravvenuta di diritto pubblico, applicabile secondo il principio tempus regit actum, deve essere applicata ai procedimenti amministrativi ancora pendenti, salvo diversa previsione normativa.
  • Quando la normativa applicabile richiede la sottoscrizione del contratto di soggiorno entro un determinato termine dall'ingresso del lavoratore straniero, la tempestiva formazione del contratto non può essere disconosciuta per una successiva difficoltà tecnica di caricamento sul portale, se l'impedimento non è imputabile al lavoratore e risulta adeguatamente documentato.
  • L'archiviazione di un'istanza per asserita tardività della trasmissione documentale è illegittima se l'amministrazione applica un termine non più vigente e non considera che il documento sia stato validamente formato entro il termine previsto dalla disciplina sopravvenuta.
  • La violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 assume rilievo sostanziale quando la comunicazione dei motivi ostativi avrebbe consentito all'interessato di rappresentare circostanze e produrre documenti potenzialmente decisivi per una diversa conclusione del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicità

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