Sentenza del 09/01/2019 n. 349 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Non è stata quindi esaminata nel merito la questione relativa all'agevolazione sulle accise e all'asserito noleggio abusivo. La ricorrente è stata condannata a rimborsare all'Ufficio le spese processuali, liquidate in 3.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato l'invito di pagamento relativo alle accise per gli anni 2004, 2005 e 2006, contestando il diniego dell'agevolazione prevista per il carburante impiegato nella navigazione. La CTR aveva ritenuto che l'esenzione non spettasse perché la società aveva noleggiato abusivamente l'imbarcazione, non avendo rinnovato la precedente autorizzazione al noleggio. In Cassazione, tuttavia, il ricorso è stato esaminato sotto il profilo preliminare della procedibilità: la società non aveva depositato copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relazione di notificazione.
Norme richiamate
D.M. 16 novembre 1995, n. 577, art. 1, comma 4
l'esenzione di cui al comma 1 compete ai prodotti petroliferi impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie
La norma prevede un'agevolazione o esenzione sulle accise per i prodotti petroliferi utilizzati come carburante nella navigazione nelle acque marine comunitarie. La sentenza di merito aveva ritenuto che tale beneficio non spettasse alla società perché l'imbarcazione era stata noleggiata senza il rinnovo dell'autorizzazione.
Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n. 2
Impone al ricorrente per cassazione di depositare, a pena di improcedibilità, la copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione, quando la sentenza sia stata notificata. La mancata produzione del documento impedisce l'esame del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione gli adempimenti documentali e formali sono condizioni essenziali di procedibilità: la loro omissione può comportare la conclusione del processo senza esame delle questioni sostanziali.
- Quando la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente deve verificare e documentare correttamente la data e le modalità della notificazione, depositando la copia autentica richiesta dalla legge.
- Una pronuncia di improcedibilità non conferma necessariamente nel merito la decisione del giudice precedente: indica soltanto che la Corte non ha potuto esaminare le censure per una carenza processuale.
- Le agevolazioni fiscali applicabili a carburanti o attività di navigazione devono essere valutate anche alla luce della regolarità amministrativa dell'attività esercitata; l'assenza o il mancato rinnovo delle autorizzazioni può incidere sul diritto al beneficio.
- La parte soccombente per improcedibilità è normalmente condannata al pagamento delle spese processuali, anche quando il merito della controversia non viene esaminato.
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