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Sentenza

Sentenza n. 299/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Oristano - Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e Assistenza, n. 246 del 15 novembre 2023, r.g. 290/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 6 marzo 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 10 gennaio 2025

Giustizia amministrativa202500688

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Oristano n. 246 del 15 novembre 2023, limitatamente al pagamento del capitale riconosciuto per il beneficio della Carta elettronica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo la mancata esecuzione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza irrevocabile del Tribunale di Oristano, che aveva riconosciuto in suo favore il beneficio di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro, oltre interessi legali, nonché la rifusione delle spese di lite. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha liquidato le spese legali, dando luogo a un’ottemperanza soltanto parziale, ma non ha eseguito la parte del giudicato relativa al pagamento del capitale e dei relativi interessi. La difesa ministeriale ha riferito di avere sollecitato l’Amministrazione all’integrale esecuzione, senza indicare una soluzione tempestiva della controversia. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza civile posta in esecuzione era passata in giudicato e che il Ministero aveva adempiuto soltanto alla parte relativa alle spese legali, lasciando ineseguito il riconoscimento del capitale. Ha pertanto nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Il commissario dovrà provvedere all’esecuzione della parte non adempiuta entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto ha consentito al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione sostitutiva del giudicato mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 122, l. 107/2015

    Indicato nella sentenza civile quale base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica e le modalità di corresponsione del beneficio riconosciuto dal giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione solo parziale del giudicato non impedisce l’accoglimento della domanda per la parte ancora ineseguita e legittima l’adozione di misure esecutive sostitutive limitatamente a tale parte.
  • Quando l’Amministrazione non esegue tempestivamente una statuizione patrimoniale contenuta in una sentenza passata in giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in via sostitutiva.
  • La liquidazione delle spese di lite non equivale all’integrale ottemperanza a una sentenza che impone anche il pagamento del capitale e degli accessori; l’adempimento deve essere verificato rispetto a ciascuna statuizione del giudicato.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto un compenso aggiuntivo per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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