Cassazione Penale, Sentenza n. 24104/2024 del 18/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di traffico di stupefacenti (artt. 81, 110 c.p. e 73 DPR 309/1990). Il difensore deduceva: insufficienza e genericità degli indizi (il Platania avrebbe avuto un ruolo limitato alla dazione o al prestito di denaro, non risultando mai trovato in possesso di droga e nelle intercettazioni non si parlerebbe esplicitamente di stupefacenti); la presenza di un unico precedente per furto non giustificherebbe la carcerazione; assenza di esigenze cautelari concrete (né pericolo di fuga né di reiterazione); motivazione contraddittoria, mancante e manifestamente illogica.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di legittimità non possa rivedere i giudizi di fatto e di merito sugli indizi, sulle caratteristiche soggettive dell'indagato e sulla scelta della misura, ma solo verificare che il provvedimento impugnato contenga ragioni giuridicamente significative e non presenti illogicità evidenti. Il Tribunale del riesame aveva motivato che le intercettazioni mostrano il diretto coinvolgimento del Platania nel traffico di cocaina e "amnesia", l'acquisto di grossi quantitativi tramite canali spagnoli e napoletani, la ripetitività e stabilità delle condotte, la disponibilità di ingenti somme e i rapporti con esponenti di organizzazioni mafiose (Ieni Francesco, Finocchiaro Orazio). Per tali elementi il Tribunale aveva ritenuto concreto e attuale il pericolo di reiterazione e l'insufficienza degli arresti domiciliari a interrompere i rapporti e i canali illeciti. Il ricorso è stato giudicato generico e meramente assertivo. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende, e disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110
Richiamato nel capo d'imputazione per indicare la responsabilità per concorso di persone nel reato; la Corte non entra nel merito del suo applicazione ma rileva che il Tribunale del riesame ha valutato il ruolo del ricorrente nelle condotte collettive emerse dalle intercettazioni
Codice penale, art. 81
Norma citata nel capo d'imputazione; nel testo della sentenza non viene fornita un'interpretazione specifica della sua applicazione
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma incriminatrice sul traffico e detenzione di sostanze stupefacenti richiamata per il reato contestato; la Corte rileva che le intercettazioni e gli elementi investigativi sono stati ritenuti idonei dal Tribunale del riesame a fondare il gravame indiziario
Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Previsione procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria connessi alla condanna pecuniaria e alle formalità successive alla declaratoria di inammissibilità
Giurisprudenza richiamata (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013)
Principio interpretativo utilizzato dalla Corte: la Cassazione non può rivedere gli elementi di fatto e la valutazione del giudice del merito ma solo verificare la presenza di motivazione giuridicamente significativa e l'assenza di illogicità evidenti nel testo del provvedimento impugnato
Massime di principio
- La Corte di legittimità non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice del merito sui fatti e sugli indizi: il controllo è limitato a verificare la correttezza formale della motivazione e l'assenza di illogicità manifeste.
- Per impugnare con successo la custodia cautelare è necessario non soltanto negare gli elementi di fatto, ma dimostrare in modo preciso e circostanziato la mancanza degli elementi che motivano la misura o l'esistenza di evidenti contraddizioni nella motivazione del giudice; deduzioni generiche e assertive sono insufficienti.
- Intercettazioni in cui l'indagato è interlocutore diretto e che riferiscono acquisti, approvvigionamenti o ruoli nella filiera del traffico possono costituire fondamento idoneo della misura cautelare, specie se consolidate da ripetitività, consistenza quantitativa e collegamenti con soggetti riconducibili alla criminalità organizzata.
- La presenza di un unico precedente non esclude di per sé la custodia cautelare quando altri elementi (quantitativi, stabilità delle condotte, disponibilità economiche e rapporti con organizzazioni criminali) indicano un concreto pericolo di reiterazione.
- Gli arresti domiciliari possono risultare inidonei se non sono idonei a interrompere i collegamenti dell'indagato con la rete criminale (per es. possibilità di comunicare tramite telefono o tramite terzi), giustificando l'esigenza della custodia in carcere.
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