Sentenza del 14/09/2016 n. 6962 - Comm. Trib. Prov. Milano
Accertamento - Raddoppio termini - Possibilità - Necessaria denuncia - Presentazione entro i termini ordinari - Mancanza - Decadenza avviso - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell’Amministrazione è stata ritenuta tardiva. Il raddoppio dei termini non può essere utilizzato se la denuncia penale non è stata presentata entro i termini ordinari di accertamento. In assenza di tale tempestiva denuncia, l’Amministrazione decade dal potere di accertare e l’avviso emesso oltre il termine ordinario deve essere considerato illegittimo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità del raddoppio dei termini ordinari di accertamento, applicato dall’Amministrazione in relazione all’anno d’imposta 2008 sulla base della possibile rilevanza penale delle violazioni fiscali. Il contribuente contestava la validità dell’accertamento sostenendo che la denuncia penale non fosse stata presentata entro il termine ordinario entro il quale l’Ufficio avrebbe dovuto esercitare il potere accertativo.
Norme richiamate
Norme sul raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni penalmente rilevanti
Il raddoppio dei termini non opera automaticamente per la sola astratta configurabilità di un reato tributario: è necessario che la denuncia penale sia presentata entro il termine ordinario di accertamento.
Termini ordinari di decadenza dal potere di accertamento
Se l’Amministrazione non compie tempestivamente gli adempimenti richiesti per avvalersi del raddoppio, l’accertamento deve essere notificato entro il termine ordinario; in caso contrario, il potere accertativo è decaduto.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento richiede il rispetto delle condizioni previste dalla legge e non può essere invocato retroattivamente per sanare la tardività dell’accertamento.
- La denuncia penale deve essere presentata entro il termine ordinario di decadenza: una denuncia tardiva non consente all’Amministrazione di beneficiare del termine raddoppiato.
- In una controversia analoga è essenziale verificare la data di scadenza del termine ordinario, la data di presentazione della denuncia penale e la data di notifica dell’avviso.
- Quando manca una denuncia tempestiva, l’avviso notificato oltre il termine ordinario può essere annullato per intervenuta decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 set 2016Sentenza del 14/09/2016 n. 259 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 14 set 2016Sentenza del 14/09/2016 n. 265 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 14 set 2016Sentenza del 14/09/2016 n. 266 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 14 set 2016Sentenza del 14/09/2016 n. 267 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 14 set 2016Sentenza del 14/09/2016 n. 1064 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 14 set 2016Sentenza del 14/09/2016 n. 2081 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →