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Sentenza

Sentenza del 14/09/2016 n. 6962 - Comm. Trib. Prov. Milano

Accertamento - Raddoppio termini - Possibilità - Necessaria denuncia - Presentazione entro i termini ordinari - Mancanza - Decadenza avviso - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell’Amministrazione è stata ritenuta tardiva. Il raddoppio dei termini non può essere utilizzato se la denuncia penale non è stata presentata entro i termini ordinari di accertamento. In assenza di tale tempestiva denuncia, l’Amministrazione decade dal potere di accertare e l’avviso emesso oltre il termine ordinario deve essere considerato illegittimo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la legittimità del raddoppio dei termini ordinari di accertamento, applicato dall’Amministrazione in relazione all’anno d’imposta 2008 sulla base della possibile rilevanza penale delle violazioni fiscali. Il contribuente contestava la validità dell’accertamento sostenendo che la denuncia penale non fosse stata presentata entro il termine ordinario entro il quale l’Ufficio avrebbe dovuto esercitare il potere accertativo.

Norme richiamate

  • Norme sul raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni penalmente rilevanti

    Il raddoppio dei termini non opera automaticamente per la sola astratta configurabilità di un reato tributario: è necessario che la denuncia penale sia presentata entro il termine ordinario di accertamento.

  • Termini ordinari di decadenza dal potere di accertamento

    Se l’Amministrazione non compie tempestivamente gli adempimenti richiesti per avvalersi del raddoppio, l’accertamento deve essere notificato entro il termine ordinario; in caso contrario, il potere accertativo è decaduto.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento richiede il rispetto delle condizioni previste dalla legge e non può essere invocato retroattivamente per sanare la tardività dell’accertamento.
  • La denuncia penale deve essere presentata entro il termine ordinario di decadenza: una denuncia tardiva non consente all’Amministrazione di beneficiare del termine raddoppiato.
  • In una controversia analoga è essenziale verificare la data di scadenza del termine ordinario, la data di presentazione della denuncia penale e la data di notifica dell’avviso.
  • Quando manca una denuncia tempestiva, l’avviso notificato oltre il termine ordinario può essere annullato per intervenuta decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento.

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