Ordinanza n. 177/2026 - Bari, Sezione 3
per l’esecuzione della sentenza n. 1788/2022 del 12.10.2022, pubblicata in data 21.12.2022, emessa da codesto TAR Puglia Bari Terza Sezione, nel giudizio N.R.G. 23/2015 Reg. Ric., non notificata ma definitiva per decorso del termine lungo d''impugnazione, con declaratoria di nullità, per elusione del giudicato, degli atti sopravvenuti, in particolare della delibera -OMISSIS- del 18.05.2023 con la quale il Comitato di Verifica per le cause di servizio ha ritenuto di confermare i precedenti pareri negativi ed il Ministero dell''Interno con Decreto -OMISSIS-del 24.05.2023 ha nuovamente respinto la domanda del 27.02.2014 intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l''equo indennizzo per infermità: “disturbo dell''adattamento con ansia e disforia”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: perdurante mancata esecuzione delle sentenze definitive che imponevano il riesame della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta, in relazione alla perdurante mancata completa esecuzione della sentenza n. 1788/2022, che aveva annullato il precedente diniego e ordinato una nuova valutazione approfondita del nesso causale tra i fatti di servizio e l'infermità, nonché della successiva sentenza n. 102/2025, che aveva nuovamente annullato il diniego e il parere negativo sopravvenuti perché adottati in violazione del giudicato e aveva imposto al Comitato di Verifica di pronunciarsi sul nesso causale anche mediante colloquio clinico con l'interessato. L'Amministrazione ha rappresentato di avere avviato il procedimento di riesame, ma di non averlo ancora concluso: dopo difficoltà tecniche relative al portale del MEF, il Comitato di Verifica ha richiesto ulteriore documentazione sugli eventuali giudizi per mobbing e demansionamento, documentazione acquisita e inserita nel portale il 22 gennaio 2026. Il ricorrente si è opposto al rinvio, insistendo per la nomina immediata del Commissario ad acta, anche in ragione della durata ultradecennale della vicenda.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che l'Amministrazione avesse effettivamente avviato il procedimento di riesame, ma che questo non fosse ancora completato. Ha quindi concesso un termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per completare l'iter istruttorio e gli adempimenti conseguenti alle sentenze definitive. Contestualmente ha nominato sin d'ora il Prefetto della Provincia di Roma quale Commissario ad acta, con facoltà di delega a personale dirigenziale, precisando che il Commissario dovrà insediarsi soltanto se l'Amministrazione non adotterà l'atto dovuto entro il termine assegnato e dovrà provvedere nei successivi 90 giorni. La nomina è stata disposta quale misura ausiliaria del giudice, senza i limiti di competenza propri degli organi amministrativi. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114, comma 2, lett. d), c.p.a.
nomina del Commissario ad acta
La disposizione è richiamata quale base processuale per la nomina del Commissario ad acta nell'ambito del giudizio di ottemperanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi allo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, per la protezione dei dati relativi alla salute e l'oscuramento del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione abbia avviato l'esecuzione del giudicato ma il procedimento non sia ancora concluso, il giudice può assegnare un termine ulteriore per l'adozione degli atti dovuti, invece di disporre l'immediato insediamento del Commissario ad acta.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin d'ora un Commissario ad acta, subordinandone l'insediamento alla persistente inerzia dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- Il Commissario ad acta opera quale organo ausiliario del giudice e, nell'esercizio della funzione sostitutiva, non è soggetto ai limiti di competenza previsti per gli organi amministrativi ordinari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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