Cassazione Penale, Sentenza n. 18057/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trento del 31/10/2023 che aveva rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del GIP del 10/07/2023, con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per i reati previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato associativo (contestazione della genericità della motivazione e della mancata dimostrazione del ruolo consapevole e partecipativo del Pellumbi nel sodalizio); (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla cessione, in concorso, di 19 kg di marijuana (contestazione della valutazione delle intercettazioni e dell'individuazione del rinvio e della successiva consegna dello stupefacente). Chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse articolata, congrua e non manifestamente illogica: le risultanze (intercettazioni, attività di monitoraggio, perquisizioni e sequestri) dimostravano l'esistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico e il ruolo operativo e consapevole di Pellumbi come collaboratore/fornitore e corriere, nonché la sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla cessione di 19 kg di marijuana. La Corte ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e la diversa valutazione richiesta in sede cautelare rispetto al giudizio di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa (come indicato nel dispositivo).
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Definisce il criterio della gravità indiziaria per l'adozione di misure cautelari; la Corte conferma che in sede di giudizio de libertate è sufficiente la gravità degli indizi senza richiedere la precisione e la concordanza tipiche del giudizio di merito.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiama la distinzione tra criteri dell'accertamento probatorio in merito (precisione e concordanza degli indizi) e la valutazione cautelare: il comma secondo (precisione e concordanza) non è direttamente richiesto per le misure cautelari ex art. 273.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma che tutela le fattispecie di traffico illecito di stupefacenti; nella sentenza è il reato-fine contestato e valutato con riferimento alle prove (sequestro, intercettazioni, perquisizioni).
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte conferma che per la partecipazione all'associazione è sufficiente un contributo funzionale, volontario e consapevole, anche in assenza di formale investitura.
legge n. 63/2001
Riferimento alle modifiche normative che hanno inciso sulla disciplina cautelare (introdotto il comma primo-bis dell'art. 273 c.p.p.); la Corte sottolinea che tali modifiche non hanno elevato il requisito probatorio richiesto per le misure cautelari al livello del giudizio di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma collegata alle conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte applica la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in base a questo articolo e alla giurisprudenza correlata.
Massime di principio
- In sede di riesame per misure cautelari il giudice si limita a verificare la gravità indiziaria ovvero una qualificata probabilità di colpevolezza; non è richiesto il livello probatorio del giudizio di merito.
- La Corte di Cassazione ammette il ricorso contro provvedimenti cautelari solo se si denuncia violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione; censure che richiedono una rivalutazione dei fatti sono inammissibili.
- Per la configurazione della partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è necessaria una formale investitura: basta un contributo volontario, consapevole e funzionale all'attività del sodalizio.
- Intercettazioni, attività di monitoraggio, perquisizioni e sequestri possono, prese complessivamente, costituire gravità indiziaria sufficiente per la custodia cautelare se indicano ruoli operativi e stabilità di partecipazione.
- Nel formulare un ricorso in Cassazione avverso misure cautelari è essenziale contestare la logica e l'adeguatezza della motivazione del giudice di merito, non limitarsi a una diversa interpretazione delle risultanze probatorie.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria; dunque valutare il rischio economico prima di proporre impugnazioni infondate.
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