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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18057/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trento del 31/10/2023 che aveva rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del GIP del 10/07/2023, con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per i reati previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato associativo (contestazione della genericità della motivazione e della mancata dimostrazione del ruolo consapevole e partecipativo del Pellumbi nel sodalizio); (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla cessione, in concorso, di 19 kg di marijuana (contestazione della valutazione delle intercettazioni e dell'individuazione del rinvio e della successiva consegna dello stupefacente). Chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse articolata, congrua e non manifestamente illogica: le risultanze (intercettazioni, attività di monitoraggio, perquisizioni e sequestri) dimostravano l'esistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico e il ruolo operativo e consapevole di Pellumbi come collaboratore/fornitore e corriere, nonché la sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla cessione di 19 kg di marijuana. La Corte ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e la diversa valutazione richiesta in sede cautelare rispetto al giudizio di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa (come indicato nel dispositivo).

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definisce il criterio della gravità indiziaria per l'adozione di misure cautelari; la Corte conferma che in sede di giudizio de libertate è sufficiente la gravità degli indizi senza richiedere la precisione e la concordanza tipiche del giudizio di merito.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiama la distinzione tra criteri dell'accertamento probatorio in merito (precisione e concordanza degli indizi) e la valutazione cautelare: il comma secondo (precisione e concordanza) non è direttamente richiesto per le misure cautelari ex art. 273.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che tutela le fattispecie di traffico illecito di stupefacenti; nella sentenza è il reato-fine contestato e valutato con riferimento alle prove (sequestro, intercettazioni, perquisizioni).

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte conferma che per la partecipazione all'associazione è sufficiente un contributo funzionale, volontario e consapevole, anche in assenza di formale investitura.

  • legge n. 63/2001

    Riferimento alle modifiche normative che hanno inciso sulla disciplina cautelare (introdotto il comma primo-bis dell'art. 273 c.p.p.); la Corte sottolinea che tali modifiche non hanno elevato il requisito probatorio richiesto per le misure cautelari al livello del giudizio di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma collegata alle conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte applica la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in base a questo articolo e alla giurisprudenza correlata.

Massime di principio

  • In sede di riesame per misure cautelari il giudice si limita a verificare la gravità indiziaria ovvero una qualificata probabilità di colpevolezza; non è richiesto il livello probatorio del giudizio di merito.
  • La Corte di Cassazione ammette il ricorso contro provvedimenti cautelari solo se si denuncia violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione; censure che richiedono una rivalutazione dei fatti sono inammissibili.
  • Per la configurazione della partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è necessaria una formale investitura: basta un contributo volontario, consapevole e funzionale all'attività del sodalizio.
  • Intercettazioni, attività di monitoraggio, perquisizioni e sequestri possono, prese complessivamente, costituire gravità indiziaria sufficiente per la custodia cautelare se indicano ruoli operativi e stabilità di partecipazione.
  • Nel formulare un ricorso in Cassazione avverso misure cautelari è essenziale contestare la logica e l'adeguatezza della motivazione del giudice di merito, non limitarsi a una diversa interpretazione delle risultanze probatorie.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria; dunque valutare il rischio economico prima di proporre impugnazioni infondate.

Testo integrale

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