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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15148/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un accordo stipulato tra una società fornitrice di cemento e una società poi fallita, con il quale si prevedeva: il pagamento di un debito pregresso mediante cessione di crediti verso terzi; la prosecuzione delle forniture; il pagamento delle nuove forniture tramite una società di factoring che avrebbe riversato alla creditrice il ricavo delle anticipazioni sui crediti ceduti. Il curatore del fallimento ha agito per ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art. 67, comma 1, n. 2 l. fall. dell'accordo e dei pagamenti eseguiti in suo favore, sostenendo che le cessioni di credito avessero funzione solutoria e preferenziale. La corte d'appello ha qualificato l'operazione come un accordo unitario e complesso, diretto a soddisfare il debito scaduto e quelli nascenti dalle nuove forniture con funzione solutoria e con preferenza rispetto agli altri creditori, dichiarando inefficace l'intero disciplinare e i pagamenti. La società convenuta ha ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha censurato l'inammissibilità del proprio appello incidentale per difetto di specificità, sostenendo che aveva contestato la prova della scientia decoctionis e che il tribunale non avesse fondato la decisione su rationes autonome; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 1260, 1362 e 1322 c.c. e dell'art. 67, comma 1, n. 2 l. fall., sostenendo che le cessioni successive alla convenzione avessero solo funzione di garanzia per le nuove forniture e che la loro lettura da parte della corte territoriale fosse in contrasto con il testo contrattuale e con la concreta destinazione dei pagamenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata: nel caso di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 2 l. fall., la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore è presunta, sicché spettava alla società convenuta allegare e dimostrare elementi idonei a superare tale presunzione; l'appello incidentale era dunque inammissibile per difetto di specificità perché non si confrontava con il corretto regime probatorio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la ricorrente mirava in realtà a ottenere una diversa lettura dei fatti e del contratto, senza denunciare vizi di motivazione rilevanti, e perché la ricostruzione della corte d'appello sull'unitarietà dell'accordo e sulla funzione solutoria dell'intero meccanismo negoziale era frutto di un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, quando una garanzia sia costituita in parte per un debito preesistente e in parte per un debito contestualmente creato, il regime presuntivo dell'art. 67, comma 1, l. fall. opera sull'intero rapporto, non essendo scindibile la parte riferibile ai diversi debiti. Conseguentemente è rimasta ferma la declaratoria di inefficacia dell'accordo e dei pagamenti, con condanna della società ricorrente alla restituzione delle somme al fallimento; il ricorso incidentale condizionato del fallimento è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, n. 2 l. fall.

    "la conoscenza dello stato di insolvenza in capo al convenuto è presunta"

    Nella revocatoria fallimentare relativa ad atti a titolo oneroso o garanzie per debiti pregressi, la scientia decoctionis del convenuto è presunta e deve essere vinta da chi riceve l'atto o il pagamento, mediante allegazione e prova di circostanze contrarie.

  • art. 67, comma 2 l. fall.

    Richiamato solo come prospettazione difensiva della ricorrente, ma non ritenuto applicabile dalla corte di merito al caso concreto.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare l'inammissibilità dell'appello incidentale; la Corte ha però ritenuto che la doglianza fosse comunque priva di specificità rispetto al corretto onere di superare la presunzione di conoscenza dell'insolvenza.

  • art. 100 c.p.c.

    Invocato nel primo motivo, senza incidere sulla decisione finale.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per contestare l'uso delle presunzioni, ma la Corte ha ribadito il corretto impiego del ragionamento presuntivo nel quadro dell'art. 67 l. fall.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per contestare la prova presuntiva; la Corte ha confermato che l'apprezzamento delle presunzioni fatto dal giudice di merito era corretto.

  • art. 1260 c.c.

    Invocato per sostenere la natura delle cessioni di credito; la Corte non ha ritenuto decisiva la censura perché diretta a una diversa qualificazione fattuale del negozio.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come criterio ermeneutico del contratto; la Corte ha affermato che il testo della premessa dell'accordo smentiva la tesi della sola funzione di garanzia.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la qualificazione dell'accordo; la Corte ha ricondotto l'operazione a un collegamento negoziale unitario di fatto.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione della decisione impugnata, pur confermandone il dispositivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La ricorrente non ha prospettato un vizio di motivazione, limitandosi a chiedere una rivalutazione del merito; ciò ha contribuito all'inammissibilità del secondo motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 2 l. fall., la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore è presunta in capo al convenuto e questi deve allegare e provare circostanze idonee a vincere tale presunzione.
  • Ai fini del sindacato di legittimità, la ricostruzione dell'accordo negoziale e l'accertamento dell'esistenza di un collegamento negoziale costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, censurabili solo per specifici vizi di motivazione o per violazione dei criteri legali di interpretazione.
  • Quando un'operazione negoziale unitaria preveda cessioni di credito o garanzie poste in parte a copertura di debiti preesistenti e in parte di debiti contestualmente sorti, la funzione revocatoria e il regime presuntivo dell'art. 67 l. fall. operano sull'intero rapporto, senza scindere artificialmente le diverse quote del vantaggio economico.
  • La mera prospettazione di una diversa lettura delle clausole contrattuali o dei fatti storici non è sufficiente a fondare il ricorso per cassazione, se non si denuncia un concreto vizio di motivazione nei limiti dell'art. 360, n. 5 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioniInadempimentoMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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