Cassazione Penale, Ordinanza n. 25038/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per furto in abitazione aggravato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto in abitazione aggravato. L'unico motivo dedotto censurava il giudizio di comparazione tra circostanze, lamentando il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti. La Corte di cassazione ha rilevato che tale censura non è scrutinabile in sede di legittimità quando la valutazione del giudice di merito non sia arbitraria o manifestamente illogica e sia sorretta da motivazione sufficiente, come ritenuto nel caso concreto.
Norme richiamate
circostanze attenuanti generiche
Il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti attiene a una valutazione di merito, censurabile in cassazione solo se priva di adeguata motivazione, arbitraria o logicamente incongrua.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
Il giudizio di equivalenza tra circostanze, se sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, non è sindacabile in sede di legittimità; è sufficiente anche una motivazione che richiami l'idoneità della soluzione a rendere adeguata la pena concreta.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia assistito da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- Il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche non integra, di per sé, un vizio denunciabile in sede di legittimità se la decisione è sorretta da una motivazione coerente con l'adeguatezza della pena irrogata.
- In caso di ricorso inammissibile, il giudice di legittimità dispone la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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