Ordinanza n. 627/2026 - Napoli, Sezione 6
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - Del Decreto del Presidente della Regione Campania n. 256 del 06.10.2025, successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 72 del 13.10.2025, recante approvazione del “Piano di Ricostruzione dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno interessati dal sisma del 21 agosto 2017 e dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022”, limitatamente alla parte in cui inserisce l'immobile di proprietà ricorrente nella categoria degli “Edifici e aggregati da delocalizzare” ai sensi dell'art. 38 della N.T.A. del Piano di Ricostruzione; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TALIERCIO MARIA il 29\1\2026 : AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DELLE PIÙ IDONEE MISURE CAUTELARI PROVVISORIE EX ARTT. 56, C.P.A. Dell’Ordinanza Sindacale n. 02 del 08.01.2026 adottata dal Sindaco del Comune di Casamicciola quale Ufficiale di Governo ai sensi dell’art. 54, comma 4 D.lgs. 267/2000 – a rettifica dell’Ordinanza Sindacale n. 01 del 08.01.2026 – con la quale è stata ordinato alla ricorrente di provvedere “nel tempo massimo di giorni 20 (venti) dalla notifica del presente atto, alla demolizione dell’immobile danneggiato dal sisma di cui trattasi e alla rimozione della copertura in lamiera sorretta da ritti e traversi in legno in precario stato di conservazione con l’obbligo di preservare la presenza storica della “sorgente” […] decorsi i termini si procederà in danno, previa comunicazione da inviare alla parte interessata entro il limite massimo di giorni 10 (dieci); -Dell’Ordinanza Sindacale n. 01 del 08.01.2026 adottata dal Sindaco del Comune di Casamicciola quale Ufficiale di Governo ai sensi dell’art. 54, comma 4 D.lgs. 267/2000 con la quale è stata ordinato alla ricorrente di provvedere “ad horas nel tempo massimo di giorni 7 (sette) dalla notifica del presente atto, alla demolizione dell’immobile danneggiato dal sisma di cui trattasi e alla rimozione della copertura in lamiera sorretta da ritti e traversi in legno in precario stato di conservazione con l’obbligo di preservare la presenza storica della “sorgente” […] in mancanza si procederà in danno”; -Per quanto di interesse, dell’accertamento eseguito in data 02.01.2026 dai tecnici del Comune di Casamicciola Terme avente ad oggetto “verifica stato conservazione immobili al corso Garibaldi, angolo piazza Bagni” posto a fondamento delle Ordinanze n. 01/2026 e n. 2/2026 adottate ex art. 54, comma 4 D.lgs. 267/2000 dal Sindaco del Comune di Casamicciola. -Di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano di Ricostruzione dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, nella parte in cui ricomprende l’immobile tra gli edifici e aggregati da delocalizzare, nonché ordinanze sindacali contingibili e urgenti che impongono la demolizione dell’immobile e la rimozione della copertura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il Piano di Ricostruzione approvato dalla Regione Campania, limitatamente alla classificazione del proprio immobile tra gli edifici e aggregati da delocalizzare, e, con motivi aggiunti, le ordinanze sindacali che le hanno imposto dapprima la demolizione entro sette giorni e successivamente entro venti giorni, oltre alla rimozione di una copertura precaria. Ha contestato anche l’accertamento tecnico comunale posto a fondamento delle ordinanze. In via cautelare ha chiesto la sospensione degli atti. Il TAR ha rilevato che la questione della tempestività dell’impugnazione richiede un approfondimento nella fase di merito, considerata l’interrelazione tra il Piano di Ricostruzione, il Piano delle demolizioni e le ordinanze sindacali, nonché il contesto emergenziale. In sede cautelare, la prospettazione della ricorrente è stata valutata anche con riferimento alla tesi secondo cui la demolizione sarebbe riconducibile a mere finalità di riqualificazione urbanistica, mentre le amministrazioni hanno sostenuto la legittimità delle misure in ragione del rischio sismico e idrogeologico e dell’esigenza di tutela della pubblica incolumità.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare sia relativamente al ricorso principale sia ai motivi aggiunti. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che gli atti si inseriscano in un quadro normativo speciale che attribuisce al Piano di Ricostruzione, oltre alle finalità di riparazione e ricostruzione, anche quelle di riqualificazione ambientale e urbanistica, da perseguire in modo integrato con la riduzione del rischio sismico e idrogeologico. La scelta di delocalizzare l’immobile non è apparsa manifestamente irragionevole né viziata da sviamento, poiché l’area di Piazza Bagni è classificata a rischio idrogeologico molto elevato, zona R4, sia dal Piano di Ricostruzione sia dal P.A.I.; l’inserimento dell’area in un ambito pubblico rilevante per la decompressione abitativa, la mitigazione del rischio e la messa in sicurezza rientra nell’ampia discrezionalità pianificatoria, particolarmente ampia nel contesto emergenziale. L’ordinanza sindacale contingibile e urgente è stata inoltre considerata un autonomo e significativo indice dell’attuale pericolosità dell’immobile e dell’area circostante. Quanto al periculum in mora, il TAR ha escluso la sussistenza di un danno grave e irreparabile: la demolizione, pur pregiudizievole, determina nel caso concreto un pregiudizio prevalentemente patrimoniale, suscettibile di ristoro mediante il contributo per la ricostruzione o la delocalizzazione. È stata valorizzata la previsione secondo cui la demolizione non pregiudica né il diritto al contributo né la definizione delle eventuali domande di condono pendenti. Nel bilanciamento degli interessi, è risultato prevalente l’interesse pubblico alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza, anche per evitare rischi per la pubblica incolumità. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 24-bis D.L. n. 109/2018
riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati
Il Piano di Ricostruzione può perseguire, insieme alla riparazione e ricostruzione, finalità integrate di riqualificazione ambientale e urbanistica e di riduzione dei rischi territoriali.
art. 5-ter D.L. n. 186/2022
Impone il coordinamento tra gli interventi di ricostruzione post-sisma e le azioni di contrasto del dissesto idrogeologico.
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
Costituisce la base delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti adottate per prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica.
art. 55 c.p.a.
Richiede, per la tutela cautelare, la presenza del fumus boni iuris e di un pregiudizio grave e irreparabile, oltre alla comparazione degli interessi.
art. 4, comma 4, Ordinanza Speciale n. 8 del 24 aprile 2024
gli interventi di demolizione “non pregiudicano i diritti dei soggetti titolari al riconoscimento del contributo per la ricostruzione o per la delocalizzazione” né “la definizione di eventuali domande di condono edilizio pendenti”
La demolizione non incide sul diritto al contributo per la ricostruzione o delocalizzazione né sulla definizione delle domande di condono pendenti; tale salvaguardia esclude, in concreto, l’irreparabilità del danno patrimoniale.
Massime di principio
- Nel contesto della ricostruzione post-sisma, il Piano di Ricostruzione può legittimamente perseguire finalità integrate di riparazione, ricostruzione, riqualificazione ambientale e urbanistica, nonché riduzione del rischio sismico e idrogeologico.
- La scelta pianificatoria di delocalizzare immobili situati in aree classificate a rischio idrogeologico molto elevato non è manifestamente irragionevole quando sia funzionale alla decompressione abitativa, alla mitigazione del rischio e alla messa in sicurezza del territorio; essa rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione pianificatrice, particolarmente rilevante nei contesti emergenziali.
- Un’ordinanza sindacale contingibile e urgente adottata per fronteggiare la pericolosità concreta di un immobile e dell’area circostante costituisce un autonomo elemento idoneo a corroborare l’attualità del pericolo per la pubblica incolumità e non è riducibile a una mera misura di riqualificazione urbanistica.
- La demolizione di un immobile danneggiato non determina un danno cautelarmente irreparabile quando la normativa speciale salvaguardi il diritto del proprietario ai contributi per la ricostruzione o la delocalizzazione e la definizione delle eventuali domande di condono, rendendo il pregiudizio prevalentemente patrimoniale e suscettibile di ristoro.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza prevale sull’interesse privato alla conservazione dell’immobile quando siano documentati la pericolosità dell’area e il rischio per la pubblica incolumità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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