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Ordinanza

Ordinanza n. 3308/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202600885

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per l’assunzione di 196 commissari della Polizia di Stato, seguito da un provvedimento di riesame con analogo esito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale, il verbale della Commissione attitudinale, la relazione psicologica e gli atti connessi, deducendo l’illegittimità della propria esclusione dal concorso. A seguito dell’ordinanza cautelare TAR Lazio, Sez. I quater, n. 1553/2026, l’amministrazione ha proceduto al riesame, conclusosi con un nuovo giudizio di non idoneità e con la conferma dell’esclusione. Con motivi aggiunti la ricorrente ha contestato il nuovo provvedimento, reiterando la domanda cautelare e lamentando la violazione dell’ordinanza precedente, nonché l’inadeguatezza e la contraddittorietà del riesame.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto, in particolare, che il riesame non avesse violato la precedente ordinanza cautelare, poiché quest’ultima richiedeva che fosse effettuato da una Commissione in diversa composizione della stessa amministrazione, sulla base delle risultanze dell’istruttoria già eseguita, comprensive dei test e dei colloqui preliminari. Il giudice ha inoltre escluso la presenza di evidenti elementi di contraddittorietà intrinseca o estrinseca nel nuovo giudizio tali da giustificare un’ulteriore tutela cautelare. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della materia e della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 24, punto 9, d.m. 9 settembre 2022, n. 168

    La non idoneità attitudinale costituisce presupposto per l’esclusione della candidata dal concorso.

  • art. 24, lett. b), d.m. 9 settembre 2022, n. 168

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di non idoneità attitudinale.

  • art. 24, comma 7, lett. a), d.m. 9 settembre 2022, n. 168

    La disposizione è richiamata quale base della relazione psicologica formulata ai fini del giudizio della Commissione attitudinale.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare esaminata dal Tribunale.

Massime di principio

  • Quando un’ordinanza cautelare dispone il riesame di un giudizio di non idoneità concorsuale, l’amministrazione può procedere mediante una Commissione in diversa composizione, utilizzando le risultanze dell’istruttoria già svolta, inclusi test e colloqui preliminari, salvo diversa e più specifica prescrizione del giudice.
  • Un nuovo giudizio di non idoneità adottato in sede di riesame non giustifica, di per sé, un’ulteriore misura cautelare: occorrono evidenti elementi di contraddittorietà intrinseca o estrinseca idonei a mettere in discussione la legittimità dell’esito rinnovato.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

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