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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24298/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Ancona del 24/11/2023 (concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.). Riso Cristiano denunciava errata applicazione della disciplina della continuazione, sostenendo che la Corte avesse conteggiato due reati in continuazione anche se un unico reato era stato contestato (capo 3). Stridacchio Daniele deduceva violazioni di legge (artt. 125, 177, 546, 597 cod. proc. pen.) perché la Corte d'appello, pur avendo accolto il concordato, non avrebbe considerato i nuovi motivi depositati il 22/10/2023 tendenti alla rideterminazione della pena, con conseguente errato calcolo non partito dal minimo edittale della violazione più grave.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per essere manifestamente infondati e in parte non consentiti. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente qualificato come due episodi distinti le condotte contestate a Riso per la diversa collocazione temporale, e che le doglianze sulla determinazione della pena, scelte con il concordato ex art. 599-bis, non siano sindacabili in cassazione salvo vizi che producano illegalità della sanzione. Quanto a Stridacchio, la Corte ha ritenuto inammissibili le richieste nuove formulate dopo l'accordo in udienza, poiché il concordato può riguardare solo i motivi già contenuti nell'impugnazione e non richieste tardive. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.). Inoltre la Corte ha rettificato la misura della pena pecuniaria di Stridacchio in euro 1.333 (art. 619 cod. proc. pen.). La richiesta di liquidazione spese della parte civile è stata rigettata per mancata collaborazione specifica.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il 'concordato' in appello tra accusa e difesa sul trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che, nel concordato, sono sindacabili in cassazione le questioni attinenti alla formazione della volontà delle parti e al consenso del P.M., ma non sono ammissibili doglianze sui motivi rinunciati o su vizi della determinazione della pena che non si siano trasfusi in illegittimità della sanzione (ossia fuori dai limiti edittali o palesemente diversi dalla legge).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare somme a favore della cassa delle ammende in caso di ricorsi inammissibili o infondati; la Corte ha condannato i ricorrenti a pagare le spese e 3.000 euro alla cassa delle ammende.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Consente la rettifica delle sentenze per errori materiali o incongruenze formali. La Corte lo ha applicato per correggere la misura della pena pecuniaria inflitta a Stridacchio a euro 1.333.

  • artt. 125, 177, 546, 597 cod. proc. pen. (richiamati dal ricorrente)

    Sono norme invocate da Stridacchio per ottenere diversa valutazione e rideterminazione della pena; dalla decisione emerge che tali doglianze non potevano produrre effetti nel contesto di un concordato ex art. 599-bis se formulate come richieste nuove dopo la definizione dell'accordo, e pertanto non sono state ritenute idonee a rendere ammissibile il ricorso.

  • art. 129 cod. proc. pen. (richiamato in motivazione)

    Norma relativa alle condizioni di proscioglimento; la Corte ricorda che le doglianze su questioni rinunciate o non comprese nel concordato non sono sindacabili in cassazione.

Massime di principio

  • Il concordato in appello ex art. 599-bis limita fortemente il sindacato in Cassazione: sono ammissibili solo i motivi relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del P.M. e ai vizi che producano illegittimità della sanzione (es. pena oltre i limiti edittali).
  • Questioni nuove o richieste formulate solo in udienza dopo la definizione dell'accordo non possono essere fatte valere tramite il concordato e, di regola, rendono inammissibile il ricorso in Cassazione.
  • Contestazioni sulla determinazione della pena decise con il concordato sono normalmente precluse in sede di legittimità, salvo che si dimostri un'effettiva illegittimità della sanzione imposta.
  • La Corte può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e ad una somma alla cassa delle ammende se il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato (art. 616).
  • Errori materiali o discrepanze tra dispositivo e motivazione possono essere rettificati ai sensi dell'art. 619, anche quando non siano stati specificamente impugnati.

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