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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12207/2022 del 01/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 29/04/2021 del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Cosenza disponendo la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio nei confronti di Nicola Mastrota. I fatti contestati riguardano tre delitti di falso ideologico in atto pubblico con riferimento ai bilanci degli esercizi 2015, 2016 e 2017 (capi 10, 11 e 13) e due delitti di falsità ideologica in atto pubblico relativi ai partitari degli anni 2016 e 2017 (capi 12 e 14). A Mastrota viene attribuito, quale R.U.P. per il 2015 e responsabile della U.O.S. Bilancio e Programmazione per il 2016-2017, un ruolo centrale nella redazione dei bilanci e nelle attività istruttorie, con l'accusa di avere indicato valori del contenzioso e accantonamenti del fondo rischi non corrispondenti alla realtà e di aver occultato lo sforamento del conto Fondo rischi mediante giroconti. In cassazione il ricorrente ha dedotto vizi della motivazione e violazioni di legge per mancato esame delle osservazioni difensive e dei documenti prodotti, contestato l'attribuzione della responsabilità (sostenendo che la paternità del bilancio spettava al Direttore generale), qualificato le contestate incongruenze come mere valutazioni o errori di stima e lamentato la mancata autonoma valutazione delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i vari motivi: (1) la motivazione del giudice di merito è risultata adeguata e non formalisticamente carente, posto che non era necessario un'esame analitico di ogni singolo documento quando tali elementi non risultano decisivi; (2) il ruolo concorsuale del ricorrente è stato adeguatamente comprovato dalla descrizione delle procedure e delle responsabilità svolte in concreto, con particolare rilievo alla sua funzione centrale nella U.O.S. Bilancio e Programmazione; (3) le contestate valutazioni contabili sono state ritenute false non perché fossero semplici scelte di modello contabile ma perché le stime non erano fondate su alcuna ricognizione oggettiva del contenzioso; (4) le operazioni sui partitari e i giroconti sono state valutate come strumentali a nascondere lo sforamento e la non rispondenza dei dati di bilancio; (5) la valutazione delle esigenze cautelari è stata considerata autonoma e congrua, tenuto conto della gravità e della protratta operatività dell'indagato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 292, comma 2, lett. c-bis, cod. proc. pen.

    Imposta al giudice l'obbligo di esporre e valutare autonomamente gli elementi forniti dalla difesa, indicando le ragioni del loro non accoglimento; la Corte tuttavia precisa che tale obbligo non richiede un'esame analitico formale di ogni documento se questi non sono decisivi per il provvedimento.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Principio generale del dovere di motivazione del giudice; la motivazione deve consentire la comprensione della base fattuale e logica delle decisioni.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la formulazione dei motivi di cassazione nell'ambito delle misure cautelari, richiedendo il rispetto dei limiti procedurali per l'impugnazione in Cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato per chiarire che la mancata espressa indicazione delle ragioni di non attendibilità di prove contrarie non determina automaticamente nullità se tali prove non sono decisive e il vaglio può essere ricavato dalla motivazione complessiva.

  • art. 546 cod. proc. pen. (riformato dalla legge n. 103/2017)

    Richiamato in riferimento alla disciplina del giudizio di cognizione e ai limiti della valutazione delle prove in appello; la riforma è considerata nel quadro della valutazione della motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per le spese di cassazione.

Massime di principio

  • In sede di impugnazione di misure cautelari la Corte di legittimità verifica principalmente la correttezza giuridica e la logicità della motivazione: non è ammessa una rielaborazione alternativa dei fatti di merito se non vi è violazione di norme o manifesta illogicità.
  • L'obbligo del giudice di esaminare le osservazioni difensive non implica la necessità di un'analitica replica a ogni documento prodotto dalla difesa quando tali elementi non appaiono decisivi nell'ambito del complessivo impianto probatorio.
  • La responsabilità concorrente può essere riconosciuta anche a chi non sia formalmente l'attofirmatario (es. Direttore generale), se il soggetto ha avuto un apporto consapevole e centrale nella formazione del documento o nell'iter procedurale che ha portato all'adozione dell'atto.
  • La differenza tra un errore di valutazione e la falsità ideologica dipende dalla base fattuale delle stime: stime non fondate su ricognizioni oggettive e su dati reali possono integrare una falsità, non essendo semplici apprezzamenti tecnici.
  • Documenti non obbligatori (es. partitari) possono comunque assumere rilevanza probatoria se dimostrano condotte finalizzate a occultare la reale situazione contabile.
  • Nella valutazione della necessità/suscettibilità di misure interdittive va considerata la persistenza della condotta contestata e l'effettiva operatività del soggetto nell'ente anche dopo cambi di vertice; il mutamento di personale non elimina automaticamente l'attualità del pericolo.
  • Per proporre ricorso valido in Cassazione contro misure cautelari occorre mirare a specifiche violazioni di legge o a palese illogicità motivazionale; censure meramente probatorie o di fatto sono, di regola, inammissibili.

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