Cassazione Penale, Ordinanza n. 28394/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, fondata sul riconoscimento dell'imputato da parte del teste di polizia giudiziaria, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma deducendo un unico motivo di vizio di motivazione. In particolare ha contestato l'attendibilità del riconoscimento della propria persona effettuato da un teste di polizia giudiziaria, sostenendo che tale elemento non fosse idoneo a fondare la responsabilità penale. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze riproponevano questioni già sollevate in appello e già esaminate con motivazione ritenuta congrua e priva di manifesta illogicità. La Corte d'appello aveva valorizzato la precisione e l'intrinseca credibilità delle dichiarazioni del vice sovrintendente della polizia stradale che aveva riconosciuto l'imputato; pertanto il motivo è stato considerato generico, di merito e inammissibile in sede di legittimità.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che si limita a riproporre censure già dedotte in appello, senza confrontarsi efficacemente con la motivazione della sentenza impugnata, può essere dichiarato generico e inammissibile.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova rivalutazione del fatto e dell'attendibilità delle prove quando la sentenza di merito abbia offerto una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Il riconoscimento dell'imputato effettuato de visu da un ufficiale di polizia giudiziaria, poi escusso come teste, può costituire prova della responsabilità penale anche se unica, ove il giudice di merito ne valuti positivamente precisione e credibilità.
- La deduzione di vizio di motivazione è inammissibile quando mira sostanzialmente a contestare il merito della valutazione probatoria compiuta dal giudice di appello.
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