Cassazione Civile, Ordinanza n. 18998/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il ricorrente aveva convenuto la società chiedendone la condanna al pagamento di euro 125.621,55 a titolo di differenze retributive, sostenendo di avere svolto attività lavorativa subordinata quale responsabile di un hotel di Sanremo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non provata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei termini allegati, anche sulla base dell'unica testimonianza assunta, giudicata contraddittoria, generica e fondata su circostanze riferite per conoscenza indiretta. Con il ricorso per cassazione veniva denunciata, con un unico motivo, la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., l'asserita motivazione apparente e la mancanza del minimo costituzionale ex art. 111 Cost., nonché la violazione dell'art. 132 c.p.c. e la nullità della sentenza. La censura, tuttavia, risultava formulata in modo promiscuo e, nella sostanza, mirava a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione probatoria compiuti dalla Corte territoriale. Inoltre, il ricorrente evocava genericamente e-mail o altri documenti asseritamente idonei a dimostrare la subordinazione, senza riportarne il contenuto né indicarne specificamente la collocazione processuale, omettendo un confronto effettivo con la ratio decidendi e con l'onere di specificità imposto dall'art. 366 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, da un lato, la formulazione promiscua del motivo, incapace di distinguere tra violazioni di legge e vizi motivazionali; dall'altro, la mancata specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso e la mancata allegazione di circostanze di fatto idonee a scardinare la motivazione della sentenza impugnata. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la parte intimata non si è costituita. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato come base formale della censura di nullità della sentenza per motivazione apparente, ma il motivo è reputato formulato in modo promiscuo e quindi inidoneo.
art. 111 Cost.
Il richiamo al "minimo costituzionale" della motivazione non vale a superare l'inammissibilità del motivo, se la censura non è specifica e univocamente articolata.
art. 132 c.p.c.
La dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente non è scrutinabile quando il ricorso non consente di separare chiaramente i vizi denunciati e non confronta la ratio decidendi.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere indicazione specifica degli atti, dei documenti e delle circostanze di fatto rilevanti; non basta un rinvio generico agli atti di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula in modo indistinto censure di violazione di legge e vizi di motivazione, senza consentire alla Corte di identificare con precisione il perimetro delle doglianze.
- La deduzione di motivazione apparente o di nullità della sentenza richiede un confronto diretto e specifico con la ratio decidendi della decisione impugnata; non è sufficiente una critica generica alla valutazione delle prove.
- Chi ricorre in cassazione ha l'onere di indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda il motivo, non potendo limitarsi a un rinvio per relationem agli atti di merito o a riferimenti non circostanziati.
- La censura che miri, sotto la veste del vizio di motivazione, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove è inammissibile in sede di legittimità.
- La prova del rapporto di lavoro subordinato deve risultare da elementi concreti e non generici; dichiarazioni testimoniali contraddittorie, indirette o prive di riscontri possono essere ritenute insufficienti dal giudice di merito.
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