Cassazione Penale, Sentenza n. 15461/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento che, pur avendo concordato una pena finale di 6 mesi di reclusione (pena condizionatamente sospesa) e pur essendo stato riconosciuto il beneficio previsto dall'art. 13-bis del d.lgs. n. 74/2000 (estinzione del debito tributario mediante ravvedimento operoso prima dell'apertura del dibattimento), aveva comunque disposto l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 74/2000. In subordine contestava anche la violazione dell'art. 166 comma 1 c.p. e la scelta di sospendere solo la pena principale e non anche le pene accessorie.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato (e assorbente) il primo motivo. Ha annullato senza rinvio, limitatamente alle statuizioni relative alle pene accessorie, la sentenza impugnata, eliminando in sede di cassazione le statuizioni sulle pene accessorie ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., confermando il resto della decisione. La Corte ha rilevato che l'applicazione delle pene accessorie era impedita sia dall'art. 445 comma 1 c.p.p. (patteggiamento con pena inferiore a due anni) sia dall'art. 13-bis comma 1 del d.lgs. n. 74/2000 (estinzione del debito tributario tramite ravvedimento operoso prima dell'apertura del dibattimento). Il secondo motivo è stato assorbito e non ha richiesto decisione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2
Individua il reato contestato (fatti di natura tributaria) a cui si riferisce la condanna per cui è stato concordato il patteggiamento
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12
Contiene l'elenco delle pene accessorie previste per le violazioni tributarie; la Corte ha ritenuto che tale applicazione fosse incompatibile con le condizioni del caso (patteggiamento con pena <2 anni e estinzione del debito)
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 13-bis comma 1
Stabilisce che le pene accessorie di cui all'art. 12 non si applicano quando il debito tributario è stato estinto mediante ravvedimento operoso prima dell'apertura del dibattimento; la Corte ha ritenuto pacifica l'applicazione di questa esclusione nel caso concreto
cod. proc. pen., art. 445 comma 1
Prevede che, in caso di patteggiamento con pena inferiore a due anni, non ha luogo l'applicazione delle pene accessorie; la Corte ha ritenuto questa norma ostativa all'applicazione delle pene accessorie nel caso di specie
cod. pen., art. 166 comma 1
Norma sulla sospensione delle pene accessorie quando la pena principale è sospesa; tale censura è stata sollevata dal ricorrente ma assorbita dalla Corte in quanto non necessaria dopo l'annullamento delle statuizioni sulle pene accessorie
cod. proc. pen., art. 620 lett. L) (e menzionata lett. I))
Consente alla Corte di cassazione, quando annulla, di eliminare in sede di cassazione le statuizioni impugnate; è stata invocata per procedere all'eliminazione senza rinvio delle statuizioni relative alle pene accessorie
Massime di principio
- Quando il patteggiamento prevede una pena inferiore a due anni, l'applicazione delle pene accessorie è normalmente esclusa ai sensi dell'art. 445 comma 1 c.p.p.
- Se, prima dell'apertura del dibattimento, il debito tributario oggetto del procedimento è stato estinto mediante ravvedimento operoso, l'art. 13-bis del d.lgs. n. 74/2000 esclude l'applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 12 del medesimo decreto
- Se le pene accessorie sono state comunque applicate in violazione delle norme ostative, la Corte di cassazione può annullare tali statuizioni e eliminarle senza rinvio (art. 620 c.p.p.), confermando il resto della sentenza
- La questione della sospensione delle pene accessorie (art. 166 c.p.) diventa irrilevante se, per effetto di norme speciali o del limite del patteggiamento, le pene accessorie non sono applicabili; in casi diversi va valutato se la sospensione della pena principale debba estendersi alle accessorie secondo la normativa vigente
- In situazioni simili è essenziale verificare sia le condizioni del patteggiamento (ammontare della pena concordata) sia l'eventuale estinzione del debito prima dell'apertura del dibattimento per comprendere se le pene accessorie possano essere legalmente imposte
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