Sentenza del 10/02/2021 n. 3229 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia relativa alla determinazione della plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno a vocazione edificatoria nell'anno d'imposta 2003. Nel contratto di compravendita era indicato un corrispettivo di Euro 30.000,00; l'Ufficio, nell'ambito di un accertamento nei confronti degli acquirenti (definito con adesione), aveva invece determinato il valore del terreno in Euro 82.450,00. L'Agenzia ha utilizzato tale valore per rettificare il reddito della cedente ai fini IRPEF per la plusvalenza, mentre la contribuente non aveva dichiarato la plusvalenza. Il giudice di primo grado aveva dato ragione alla contribuente; la CTR ha parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio riconoscendo la plusvalenza solo fino al valore dichiarato nell'atto; l'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che il valore accertato/definito ai fini dell'imposta di registro legittimava, di per sé, un accertamento presuntivo della plusvalenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato il principio interpretativo secondo cui, dopo l'intervento del Decreto Legislativo 22 settembre 2015, n. 147, articolo 5, comma 3 (interpretazione autentica), il maggior corrispettivo "dichiarato, accertato o definito" ai fini dell'imposta di registro (anche se definito con accertamento per adesione) non può di per sé costituire base automatica per un accertamento induttivo della plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi. L'Ufficio deve individuare ulteriori elementi/indizi gravi, precisi e concordanti che giustifichino la presunzione di un maggior corrispettivo. In mancanza di tali elementi l'accertamento è illegittimo e la plusvalenza può essere riconosciuta nei limiti del corrispettivo risultante dall'atto. Per tali ragioni il ricorso è respinto e le spese sono compensate.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 22 settembre 2015, n. 147, articolo 5, comma 3
Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articoli 5, 5-bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonche' per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non e' presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro...
Interpretazione autentica con efficacia retroattiva che esclude la possibilità per l'Amministrazione di presumere un maggior corrispettivo ai fini delle imposte sui redditi basandosi esclusivamente sul valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro; è necessario che l'Ufficio produca ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, articolo 51
Norma richiamata in tema di determinazione del valore ai fini dell'imposta di registro; la Corte ha chiarito che la determinazione/definizione in sede di registro non implica automaticamente trasferibilità del valore ai fini delle imposte sui redditi.
Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (definizione con adesione)
La Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini di un'automatica presunzione, che il maggior valore sia stato definito anche mediante accertamento per adesione; la definizione con adesione non annulla il principio che occorrono indizi aggiuntivi per l'accertamento induttivo IRPEF.
DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), articoli richiamati
Gli articoli del TUIR (es. 58, 68, 85, 86 nella ricostruzione normativa) sono stati oggetto dell'interpretazione autentica del D.Lgs. 147/2015: non consentono automaticamente di desumere una plusvalenza solo dal valore accertato ai fini del registro.
Codice civile, artt. 2697, 2727, 2729
Norme di diritto comune sulla prova e sui documenti; richiamate dall'Agenzia nella censura sul tema probatorio, ma la Corte ha ritenuto che il quadro probatorio richiesto per l'accertamento IRPEF richieda indizi specifici oltre alla mera definizione del valore in sede di registro.
Codice di procedura civile, art. 115 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Richiamati nell'impugnazione in relazione a presunte violazioni di disciplina probatoria e motivazionale; la Corte ha ritenuto infondata la censura.
Massime di principio
- Il valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro (anche se definito con adesione) non è di per sé sufficiente a fondare un accertamento induttivo della plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi.
- Per determinare una plusvalenza induttiva l'Amministrazione deve fornire ulteriori indizi 'gravi, precisi e concordanti' che dimostrino l'esistenza di un maggior corrispettivo rispetto a quanto indicato nell'atto.
- La norma di interpretazione autentica (D.Lgs. 147/2015, art. 5, comma 3) si applica retroattivamente e ha modificato l'orientamento giurisprudenziale precedente: ciò può giustificare la compensazione delle spese quando la decisione segue il mutamento di orientamento.
- Se l'Ufficio intende utilizzare il valore derivato da un accertamento in materia di registro per fini reddituali, è prudente integrare l'accertamento con elementi di mercato (perizie, confronti, elementi reddituali o patrimoniali) che sorreggano la ricostruzione del maggior corrispettivo.
- Il contribuente, contestando l'accertamento induttivo, è gravato dell'onere di fornire la prova contraria; tuttavia, in assenza di elementi indicativi da parte dell'Ufficio, il dato contabile/atto rimane il riferimento.
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