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Sentenza

Sentenza n. 659/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 147/2025 del Tribunale di Oristano - Sezione Lavoro - giudizio n. 138/2025, pubblicata in data 11 giugno 2025, notificata in data 8 agosto 2025 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano n. 147/2025, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 147/2025 del Tribunale di Oristano - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a fruire, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, del beneficio di euro 500,00 annui mediante la Carta elettronica del docente, con condanna del Ministero a mettere a disposizione l’importo complessivo di euro 1.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Il Ministero ha prodotto una relazione dell’Ufficio scolastico regionale nella quale si attestava genericamente l’avvenuto accredito della somma capitale in data 16 gennaio 2026, mentre si riconosceva il mancato pagamento degli accessori. La ricorrente ha contestato che fosse stato effettuato qualsiasi pagamento o che fosse stata attivata la carta elettronica. L’Amministrazione non ha prodotto documentazione concreta comprovante né il pagamento della sorte capitale né l’attivazione della carta, né la corresponsione di interessi e rivalutazione. Il ricorso è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo non provata l’esecuzione del giudicato. La generica attestazione dell’Ufficio scolastico regionale non è stata considerata sufficiente a dimostrare l’effettivo pagamento della sorte capitale o l’attivazione della Carta elettronica del docente; inoltre, risultava pacificamente non corrisposta la maggior somma tra interessi e rivalutazione. Il giudice ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla notificazione se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente e i relativi accessori. Per l’eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente anche territoriale, al quale è stato assegnato il termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Non è stato liquidato alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato; il TAR ha utilizzato tale rimedio per imporre all’Amministrazione l’esecuzione completa della sentenza passata in giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30 del 1997

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, decorso inutilmente prima della proposizione del ricorso, consente l’attivazione dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30 del 1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente nei capitoli destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso da parte del commissario ad acta.

  • art. 1, comma 122, l. n. 107/2015

    Costituisce, secondo il titolo esecutivo richiamato, la base normativa del beneficio finanziario della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

  • D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individua, secondo il titolo esecutivo, le modalità di fruizione del beneficio della Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione deve fornire una prova concreta e verificabile dell’integrale esecuzione del giudicato; una generica attestazione interna dell’avvenuto accredito non è sufficiente quando il beneficiario contesti specificamente il pagamento o l’attivazione della prestazione dovuta.
  • L’esecuzione del giudicato deve comprendere tutte le statuizioni contenute nel titolo esecutivo, inclusi gli accessori economici espressamente riconosciuti, quali rivalutazione e interessi; l’adempimento della sola sorte capitale non esaurisce l’obbligo conformativo.
  • Quando l’Amministrazione non dimostri l’avvenuta esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine prefissato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
  • Il ricorso per ottemperanza nei confronti di un’Amministrazione è procedibile, sotto il profilo temporale considerato dalla decisione, dopo il decorso inutilmente del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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