Sentenza n. 998/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del Prefetto di Genova -OMISSIS- avente ad oggetto l’emissione di un’informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91 del d.lgs. n. 159/2011; - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi incluso il verbale di riunione del Gruppo interforze del 7.2.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Genova, unitamente agli atti presupposti e connessi, incluso il verbale del Gruppo interforze
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva emessa dal Prefetto di Genova ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91 del d.lgs. n. 159/2011, deducendo vizi non specificati nel testo della sentenza. Nel corso del giudizio, con memoria dell’1 giugno 2026, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, insistendo per la compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda. La sentenza riferisce inoltre che il Collegio aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011, senza precisarne contenuto ed esito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della richiesta della ricorrente. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità dedotti contro l’informazione antimafia interdittiva. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della complessità del giudizio e della novità di alcune questioni, che avevano indotto il Collegio a sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011.
Norme richiamate
artt. 84, 89-bis e 91 d.lgs. n. 159/2011
Disposizioni richiamate quale base normativa dell’informazione antimafia interdittiva impugnata; il testo non contiene una specifica interpretazione svolta dal Collegio.
art. 92 d.lgs. n. 159/2011
La disposizione è indicata come oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Collegio; il testo non ne espone il contenuto né l’esito.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla decisione processuale; il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate; il testo non specifica ulteriori profili interpretativi.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara e dimostra il venir meno dell’interesse attuale alla decisione, il giudice amministrativo dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti.
- La complessità del giudizio e la novità delle questioni trattate possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite, anche quando il ricorso venga dichiarato improcedibile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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