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Sentenza

Sentenza n. 4208/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, sezione VI civile n. 7332 del 2007

Giustizia amministrativa202506815

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza parziale della sentenza del Tribunale civile di Roma n. 7332 del 2007, relativa al pagamento di canoni e oneri accessori derivanti da contratti di locazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La Fondazione ha chiesto l'ottemperanza della sentenza civile che aveva condannato l'ASL Roma 2 al pagamento di canoni di locazione, oneri accessori, spese di riscaldamento, spese di registrazione e interessi, quantificando il credito residuo in euro 657.128,74, poi rettificato in euro 657.128,74. L'ASL ha chiesto la sospensione del giudizio in ragione della pendenza di un appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 10198 del 2023, pronunciata nell'ambito dell'esecuzione civile della medesima sentenza, e ha chiesto nel merito il rigetto della domanda. Il TAR ha disposto una CTU per determinare il credito effettivamente residuo, precisando che, nell'ottemperanza di un giudicato civile, il giudice amministrativo deve attenersi al contenuto della sentenza civile e non può recepire automaticamente gli importi determinati nella parallela procedura esecutiva. La ricorrente aveva inoltre applicato indistintamente il tasso convenzionale del 3% a tutte le poste, senza distinguere tra crediti soggetti a interessi convenzionali e crediti soggetti a interessi legali.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di sospensione proposta dall'ASL, ritenendo insussistente la pregiudizialità necessaria prevista dall'art. 295 c.p.c. tra il giudizio di ottemperanza e il giudizio di appello pendente contro la sentenza civile resa nell'esecuzione. Nel merito, ha accolto il ricorso solo nei limiti del credito residuo accertato dal CTU, pari a euro 82.617,30, rilevando che la pretesa della Fondazione comprendeva poste estranee al dispositivo della sentenza civile e applicava in modo indistinto il tasso del 3%, mentre il giudicato distingueva tra interessi convenzionali sui canoni e interessi legali sugli oneri accessori e sulle spese. Il credito residuo comprende euro 2.926,79 per oneri accessori e riscaldamento relativi al secondo contratto e le somme residue, comprensive degli interessi maturati, per i canoni dei due contratti nei periodi individuati dal CTU; il credito relativo agli oneri accessori del primo contratto è stato ritenuto integralmente estinto. L'ASL è stata condannata a pagare la somma entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria o un funzionario delegato quale commissario ad acta, con termine di ulteriori 30 giorni previa istanza della ricorrente. Il costo della CTU è stato posto a carico delle parti in misura paritaria; le spese di lite sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria non è applicabile in assenza di un rapporto di pregiudizialità necessaria tra il giudizio di ottemperanza e il giudizio civile pendente.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    cento giorni dal compimento dell'incarico corrispondente alla data del deposito in giudizio della relazione finale

    Il termine decadenziale per il deposito della nota delle spese e del compenso del CTU decorre dal deposito della relazione finale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza di una sentenza civile, il giudice amministrativo deve attenersi rigorosamente al contenuto del dispositivo del giudicato e non può riconoscere poste creditorie estranee a quanto ivi stabilito.
  • La pendenza di un giudizio civile relativo alla quantificazione del credito nella parallela procedura esecutiva non determina necessariamente la sospensione del giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 295 c.p.c., quando manca un rapporto di pregiudizialità necessaria.
  • Quando il titolo giudiziale distingue tra interessi convenzionali applicabili a determinate poste e interessi legali applicabili ad altre, il credito in ottemperanza deve essere ricalcolato rispettando tale distinzione; non è legittima l'applicazione indistinta di un unico tasso di interesse a tutte le componenti del credito.
  • Il giudice dell'ottemperanza può disporre una consulenza tecnica d'ufficio per determinare il credito residuo sulla base del titolo giudiziale, dei pagamenti eseguiti e delle modalità di imputazione delle somme.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione obbligata all'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare un commissario ad acta, subordinando l'intervento di quest'ultimo all'istanza della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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