Cassazione Penale, Sentenza n. 7993/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Trento che aveva dichiarato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p. per condotte riparatorie dopo che l'imputata si era impossessata di 14 bottigliette di profumo (valore Euro 774,60) e aveva offerto Euro 800,00 a titolo di riparazione. Il ricorrente ha dedotto errata applicazione dell'art. 162-ter c.p. e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe valutato il quantum in termini meramente indennitari rapportandolo al prezzo dei beni sottratti senza spiegare perché il mancato incasso del prezzo dovesse essere l'unica componente da ristabilire, né aver considerato le ulteriori conseguenze dannose (es. danno al trolley). Inoltre l'offerta era rimasta senza riscontro dalla persona offesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la motivazione del Tribunale è apparente e insufficiente rispetto alla congruità della somma di Euro 800,00: il mero riferimento alla "natura e alla concreta gravità del fatto" non giustifica che la somma sia stata ritenuta "satisfattiva" del danno complessivo. Ha richiamato il principio secondo cui l'estinzione per condotte riparatorie ex art. 162-ter richiede condotte restitutorie o risarcitorie spontanee che incrementino definitivamente la sfera economica/giuridica della persona offesa, non la sola restituzione del bene. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento, in diversa persona fisica.
Norme richiamate
art. 162-ter cod. pen.
La causa estintiva per condotte riparatorie presuppone atti restitutori o risarcitori spontanei e definitivi che soddisfino la pretesa restitutoria/risarcitoria della persona offesa; non è sufficiente la sola restituzione del bene. Il giudice deve motivare la congruità dell'offerta rispetto al danno complessivo.
art. 593, commi 2, cod. proc. pen. (come modificato dalla L. 9 agosto 2024, n.114)
Il pubblico ministero può impugnare con ricorso per cassazione le sentenze di proscioglimento per i reati indicati, tra cui il furto.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione invocati (erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione).
art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Riferimento ai reati per i quali il PM può impugnare determinate decisioni; qui richiamato nel contesto delle modifiche procedurali.
art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Richiamato come confronto: l'istituto analogo di estinzione per riparazione usato nei procedimenti per reati perseguibili a querela, evidenziando differenze di ancoraggio normativo e flessibilità rispetto all'art. 162-ter.
L. 23 giugno 2017, n. 103
Norma che ha introdotto l'art. 162-ter; la Corte sottolinea la finalità di giustizia sostanziale e di tutela delle vittime, con equilibrio verso la deflazione del contenzioso.
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 2490 del 13/11/2020; Sez. 5, n. 21922 del 03/04/2018)
Precedenti che affermano il principio secondo cui l'estinzione per condotte riparatorie richiede misure riparatorie che incrementino in modo definitivo la sfera dell'aggredito, non la sola restituzione.
Massime di principio
- Per ottenere l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p. è necessario dimostrare atti restitutori o risarcitori spontanei e definitivi che soddisfino integralmente la pretesa della persona offesa; la sola offerta o la sola restituzione del bene possono non essere sufficienti.
- Il giudice deve motivare in modo concreto e comparativo la congruità della somma offerta rispetto al danno complessivo, considerando non solo il valore dei beni sottratti ma anche i danni consequenziali (danni a cose, perdite ulteriori, spese sostenute dall'offeso).
- Un'offerta rimasta senza accoglimento dalla persona offesa richiede comunque elementi probatori che dimostrino l'effettivo soddisfacimento della pretesa risarcitoria (es. prova del pagamento effettivo, rinuncia o accettazione formale da parte dell'offeso).
- Il pubblico ministero può impugnare con ricorso per cassazione i proscioglimenti per furto; pertanto il giudice di merito deve prestare particolare cura nella motivazione quando concede l'estinzione per condotte riparatorie.
- In caso di motivazione insufficiente sull'applicazione di art. 162-ter la Corte annulla e rinvia per nuovo giudizio; il rinvio avviene a diversa composizione per garantire nuova valutazione obiettiva.
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