Ordinanza n. 136/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di “annullamento in autotutela della CILA in atti protocollo n. 46855 del 06.09.2023 e successiva integrazione in atti protocollo n. 47123 del 07.09.2023 per l’immobile identificato in catasto al foglio 37 particella 23 sub 6 primo piano interno 1” prot. n. 016469 del 25.03.2025, notificato in data 14.04.2025; dell’ordinanza n. 159 del 18.04.2025 prot. n. 021299 del 18.04.2025 di “ripristino dello stato dei luoghi a carico della sig.ra Galiano Maria Edvige, nata a Gaeta il 03.04.1952 a residente in Gaeta (LT), Via Lungomare Caboto n. 654 per le opere realizzate senza alcun titolo edilizio nell’unità immobiliare ubicata in via Lungomare G. Caboto n. 654, meglio identificata con la particella n. 23 sub 6 del foglio 37 di Gaeta, notificata in data 22.04.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento in autotutela di una CILA e successiva ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale di annullamento in autotutela della CILA relativa a interventi eseguiti in un’unità immobiliare e la conseguente ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, chiedendone la sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto, in particolare, la carenza di potere del Comune ad annullare in autotutela una CILA, sostenendo che la CILA costituisce un atto del privato e non un provvedimento amministrativo e che l’art. 6-bis d.P.R. n. 380/2001 non attribuisce all’amministrazione poteri inibitori, conformativi o di autotutela analoghi a quelli previsti per la SCIA. È stata inoltre contestata l’illegittimità derivata o comunque l’insufficienza motivazionale dell’ordinanza ripristinatoria, fondata per relationem sul provvedimento di annullamento della CILA e priva, secondo il giudice, dell’autonoma esplicitazione delle ragioni di contrasto dell’intervento con la disciplina urbanistico-edilizia.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’efficacia di entrambi i provvedimenti impugnati, fissando l’udienza pubblica per la trattazione del merito. A una sommaria delibazione, il provvedimento di annullamento della CILA è stato ritenuto prima facie nullo per carenza di potere in astratto, poiché l’art. 6-bis d.P.R. n. 380/2001 non tipizza, per la CILA, un potere amministrativo di annullamento in autotutela. La CILA è una comunicazione del privato relativa a un’attività edilizia libera e, diversamente dalla SCIA, non è soggetta a un controllo sistematico scandito da procedimenti formali e termini perentori; rispetto ad essa l’amministrazione dispone, secondo l’ordinanza, del solo potere sanzionatorio quando le opere risultino contrastanti con la disciplina urbanistico-edilizia o siano state realizzate senza il titolo necessario. Il Comune conserva quindi il potere di verificare il contenuto della CILA e di sanzionare direttamente l’intervento, ma non può annullare o inibire la CILA. Anche l’ordinanza di ripristino è stata sospesa perché, richiamando soltanto per relationem il provvedimento di autotutela ritenuto nullo, non risultava autosufficiente sul piano motivazionale e non indicava autonomamente le ragioni di contrasto dell’intervento con la normativa urbanistico-edilizia. Il TAR ha precisato che resta impregiudicato il potere comunale di adottare, ove ne ricorrano i presupposti, un provvedimento sanzionatorio unitario, nel quale siano direttamente esplicitate le ragioni dell’abuso. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
art. 6-bis d.P.R. n. 380/2001
La disposizione disciplina la CILA ma non attribuisce al Comune poteri di annullamento in autotutela, inibizione, repressione o conformazione della comunicazione; resta previsto il potere sanzionatorio per gli interventi realizzati in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia o senza il titolo necessario.
art. 19 l. n. 241/1990
Il paradigma della SCIA prevede poteri repressivi, inibitori, conformativi e di autotutela che, secondo l’ordinanza, non sono estensibili al diverso regime della CILA in assenza di una specifica previsione normativa.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale accolta dal TAR mediante sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
Massime di principio
- La CILA è un atto del privato e non un provvedimento amministrativo; pertanto, in assenza di una specifica attribuzione legislativa, non è suscettibile di annullamento in autotutela da parte dell’amministrazione.
- Per gli interventi soggetti a CILA l’amministrazione non dispone, in via generale, dei poteri inibitori, conformativi o di autotutela previsti per la SCIA, ma conserva il potere di verificare la conformità dell’intervento e di esercitare il potere sanzionatorio edilizio quando le opere siano realizzate in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia o senza il titolo richiesto.
- Quando l’intervento comunicato con CILA risulti in realtà soggetto a permesso di costruire o incompatibile con lo strumento urbanistico, la CILA non può essere annullata né inibita; l’amministrazione deve esercitare direttamente il potere sanzionatorio sull’intervento, ove ne ricorrano i presupposti.
- Un’ordinanza ripristinatoria non è adeguatamente motivata se si limita a richiamare per relationem un precedente atto di annullamento della CILA privo di valido fondamento, senza esplicitare autonomamente le ragioni di contrasto dell’intervento con la normativa urbanistico-edilizia.
- Le ragioni dell’eventuale illiceità dell’intervento soggetto a CILA devono essere esplicitate direttamente nel provvedimento sanzionatorio, in un unico contesto motivazionale e non mediante una pluralità di provvedimenti frazionati.
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