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Sentenza

Sentenza n. 12976/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202606519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Roma che ha dichiarato irricevibile la richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia il 23 novembre 2024, ha impugnato il decreto del Questore di Roma del 9 marzo 2026, sostenendo di avere comunque attivato le procedure necessarie per ottenere un appuntamento presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione della Prefettura di Latina, al fine di sottoscrivere il contratto di soggiorno. La mancata sottoscrizione sarebbe dipesa da disfunzioni organizzative imputabili alla Prefettura. Il ricorrente ha quindi contestato la dichiarazione di irricevibilità della domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la dichiarazione di irricevibilità, poiché la sottoscrizione preliminare del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione costituisce un adempimento necessario per la successiva richiesta del permesso di soggiorno. La domanda presentata direttamente alla Questura di Roma era stata proposta senza il rispetto dell’iter previsto dagli artt. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. 286/1998 e dagli artt. 35 e 36 del d.P.R. 394/1999, con conseguente mancanza di un requisito della richiesta. Il giudice ha inoltre precisato che, qualora la mancata sottoscrizione fosse stata determinata dall’inerzia o dalle disfunzioni della Prefettura di Latina, il ricorrente avrebbe dovuto attivare il rito avverso il silenzio dell’amministrazione ai sensi degli artt. 31, commi 1 e 2, e 117 c.p.a., anziché presentare direttamente alla Questura l’istanza di rilascio del permesso. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    La sottoscrizione del contratto di soggiorno costituisce un adempimento preliminare nell’iter di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998

    Il mancato rispetto degli adempimenti previsti per il contratto di soggiorno impedisce il rilascio del permesso richiesto secondo la procedura ordinaria.

  • art. 35 d.P.R. 394/1999

    Attribuisce rilievo alla competenza dello Sportello Unico dell’Immigrazione e ai relativi controlli preliminari nell’iter di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

  • art. 36 d.P.R. 394/1999

    Disciplina gli adempimenti conseguenti alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e il successivo procedimento per il rilascio del permesso.

  • art. 31, commi 1 e 2, c.p.a.

    Consente di reagire all’inerzia dell’amministrazione mediante l’azione avverso il silenzio.

  • art. 117 c.p.a.

    Individua il rito applicabile all’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • La sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione costituisce un adempimento preliminare necessario per la successiva richiesta del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato; la sua omissione legittima la dichiarazione di irricevibilità dell’istanza presentata alla Questura.
  • La Questura non può rilasciare il primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato quando l’interessato abbia presentato la domanda senza aver previamente completato l’iter previsto per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per i controlli di competenza dello Sportello Unico dell’Immigrazione.
  • L’eventuale inerzia o disfunzione organizzativa della Prefettura competente, che impedisca la fissazione dell’appuntamento o la sottoscrizione del contratto di soggiorno, deve essere contestata mediante l’azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.; tale inerzia non consente di sostituire unilateralmente la procedura prevista presentando direttamente la domanda di permesso alla Questura.
  • La competenza della Questura al rilascio del permesso di soggiorno non elimina la necessità di rispettare gli adempimenti preliminari e i controlli attribuiti alla Prefettura-Sportello Unico dell’Immigrazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazione

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