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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40733/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, in appello, della condanna per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 (false indicazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato), fatto commesso il 21/10/2013. Due motivi principali: (I) censura sul calcolo della prescrizione per l'avvenuta considerazione della recidiva specifica nonostante una precedente condanna fosse stata estinta con effetti penali a seguito di esito positivo dell'affidamento in prova; la difesa richiamava la giurisprudenza di Sezioni Unite (Marcianò) secondo cui la condanna estinta con estinzione degli effetti penali non rileva ai fini della recidiva. (II) vizio di motivazione relativo all'elemento soggettivo: si contestava la mancanza del dolo, invocando scarsa scolarizzazione, ricorso a terzi per la compilazione del modulo e il fatto che i maggiori redditi accertati provenivano da altri membri del nucleo familiare.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: (1) il motivo relativo alla recidiva non poteva essere esaminato in cassazione perché la questione non era stata devoluta alla Corte territoriale in sede di appello e non poteva essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità per ottenere la declaratoria di prescrizione, salvo particolari condizioni non presenti nel caso; (2) il motivo sulla mancanza del dolo era generico e infondato: la Corte territoriale aveva motivato che il ricorrente aveva consapevolmente omesso di indicare la reale situazione reddituale o, quanto meno, aveva omesso il dovuto controllo sul modulo redatto da altri, integrando il dolo eventuale o escludendo che si trattasse di mera colpa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 115/2002

    Norma cui è ascritta la fattispecie contestata (false indicazioni nella dichiarazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato); la Corte ne interpreta l'elemento soggettivo richiedendo il dolo (anche il dolo eventuale può essere sufficiente).

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato come norma pertinente al calcolo della pena e degli effetti della recidiva nel contesto della contestazione difensiva.

  • art. 106 cod. pen.

    Richiamato tra le norme di riferimento nella contestazione difensiva relativa alla recidiva e alla determinazione della pena.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato come norma pertinente in materia di recidiva e precedenti penali.

  • art. 167 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla misura dell'aumento per recidiva (contestata dalla difesa).

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali pertinenti ai motivi di doglianza sulla motivazione e sulla possibilità di rilevare novità in cassazione.

  • art. 47 legge 354/1975

    Richiamata fra le norme evocate dalla difesa, sebbene nel dispositivo la Corte non abbia sviluppato un'applicazione specifica distinta rispetto alle argomentazioni sui profili di diritto penale e processuale.

  • art. 43 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla discussa responsabilità soggettiva; la Corte ha ribadito che anche il dolo eventuale basta per integrare il requisito soggettivo della fattispecie di cui all'art.95 DPR 115/2002.

  • Sez. U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011 (Marcianò)

    Nel caso in cui la causa di estinzione della pena, anche se parziale, estingua anche gli effetti penali, non può tenersi conto della condanna ai fini della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato

    Giurisprudenza di legittimità secondo la quale una condanna la cui pena ed effetti penali sono estinti per esito positivo dell'affidamento in prova non rileva ai fini della recidiva; la Corte di Cassazione ha comunque ricordato il principio ma ha ritenuto la questione inammissibile nel caso concreto per motivi procedurali (non devoluta in appello).

  • Sez. 3, n. 39550 del 04/07/2017 (Mauri)

    Richiamata come consolidamento giurisprudenziale di principio in tema di rilevanza delle condanne estinte agli effetti della recidiva.

  • Sez. 3, n. 41697 del 08/05/2018

    Massimato sul limite della rilevabilità della prescrizione in sede di legittimità: la prescrizione può essere rilevata in cassazione se documentata dal ricorrente e se riguarda un punto oggetto di ricorso devoluto ai giudici di merito.

  • Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020

    Principio secondo cui non è consentito dedurre per la prima volta in cassazione l'erronea applicazione della recidiva al fine di ottenere la declaratoria di prescrizione, salvo mutamenti normativi o costituzionali intervenuti "in melius".

  • Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018

    Le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico rigorosamente provato che esclude la responsabilità per un difetto di controllo da considerarsi condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale

    Giurisprudenza che chiarisce come per i reati connessi a dichiarazioni per il patrocinio a spese dello Stato sia richiesto il dolo (anche il dolo eventuale può essere sufficiente); la Corte territoriale ha applicato questo principio nel confermare la responsabilità del ricorrente.

Massime di principio

  • Una precedente condanna la cui pena ed effetti penali sono stati estinti per esito positivo dell'affidamento in prova non deve essere considerata ai fini della recidiva (Sez. U Marcianò), ma la relativa deduzione deve essere sollevata e documentata nei gradi di merito; non può essere proposta per la prima volta in cassazione salvo eccezioni.
  • Non è possibile per la difesa sollevare in cassazione questioni decisive sul calcolo della prescrizione e della recidiva se tali questioni non sono state devolute alla Corte d'appello; la Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile per motivi procedurali.
  • Per i reati connessi a false dichiarazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art.95 DPR 115/2002) la responsabilità richiede il dolo; la valutazione di scarsa scolarizzazione o l'aver fatto compilare il modulo a terzi non esclude automaticamente il dolo se il soggetto ha omesso il controllo o ha accettato il rischio (dolo eventuale).
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e ben documentati: censure generiche sulla mancanza di prova del dolo o sulla motivazione della sentenza sono frequentemente ritenute inammissibili.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende.

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