Cassazione Penale, Sentenza n. 39159/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che li ha confermati colpevoli del reato di cui agli artt. 110 e 481 c.p. per false attestazioni contenute nella SCIA del 06/09/2016 e nella relazione tecnica asseverata relative a lavori e alla destinazione d'uso (camere di ospitalità) del Lido Nettuno. Le doglianze principali sono: (i) difetto di correlazione fra imputazione e fatto ritenuto in sentenza (la modifica della destinazione d'uso sarebbe fatto nuovo non contestato); (ii) maturazione della prescrizione per effetto di rinvii non richiamati in sentenza; (iii) errata valutazione dell'elemento soggettivo e della natura valutativa/tecnica delle attestazioni (non mera falsità); (iv) omissione di valutazione della rilevanza urbanistica della modifica della destinazione d'uso ai sensi dell'art. 23 ter D.P.R. 380/2001 e delle conseguenze sul carattere penale della certificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati o generici numerosi motivi (fra cui alcuni primi e il tema della prescrizione per come prospettato in parte), con dichiarazioni di inammissibilità per aspecificità ove del caso. Tuttavia ha ritenuto non manifestamente infondati e quindi ammissibili — per essere esaminati nel merito in sede di rinvio — specifici profili sollevati dai ricorrenti: in particolare la mancata valutazione da parte della Corte d'Appello della questione relativa alla qualificazione urbanistica della destinazione d'uso e all'applicazione dell'art. 23 ter D.P.R. 380/2001, nonché la rilevanza del carattere valutativo delle attestazioni tecniche. Per questi punti la Cassazione ha disposto che il giudizio di merito debba esprimersi compiutamente, mancandone nella sentenza impugnata una valutazione esplicita e motivata. In sintesi: molti motivi respinti o dichiarati inammissibili, ma alcune doglianze rilevanti ammesse e il procedimento rimesso alla Corte d'Appello per un nuovo esame limitato a quei profili.
Norme richiamate
Codice penale
art. 110; art. 481; art. 159; art. 161; art. 47, comma 3
Art. 481 c.p. contestato per false attestazioni; artt. 159 e 161 richiamati in tema di prescrizione; art. 47, comma 3 menzionato in relazione al possibile errore sulla legge extrapenale (non prospettato in appello).
Codice di procedura penale
artt. 521, 522, 591, 606, 581, 609, 129, 521-522 disp. att.; art. 591 comma 1 lett. c); art. 606 c.p.p. comma 3; art. 609 c.p.p.
Norme procedurali utilizzate per valutare ammissibilità e specificità dei motivi di cassazione, limiti di sindacato in Cassazione, e non deducibilità di questioni non prospettate in appello; art. 129 c.p.p. citato in tema di applicazione di riti e provvedimenti non meritevoli di annullamento.
D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia)
L'art. 23 ter definisce il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante e le categorie omogenee (es. categoria turistico-ricettiva lett. a-bis). La Corte ha ritenuto che la mancata valutazione esplicita dell'applicabilità di tale norma alla fattispecie nella sentenza di merito richieda un nuovo esame.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (riferimenti citati)
numerose sentenze indicate nel testo (es. Sez.4 n.10149/2020; Sez.3 n.23179/2020; Sez.1 n.29264/2024, ecc.)
Vengono richiamati principi consolidati: specificità dei motivi di impugnazione; possibilità per la Corte di merito di inferire fatti nuovi purché la difesa abbia avuto piena cognizione e capacità di difendersi; regole sulla sospensione dei termini di prescrizione.
Massime di principio
- La correlazione tra imputazione e fatto ritenuto in sentenza richiede specificità: un fatto nuovo è ammissibile solo se è logicamente desumibile dall'imputazione e la difesa ha avuto concreta possibilità di difendersi; altrimenti il motivo è inammissibile per aspecificità.
- Questioni non sollevate in appello non possono essere dedotte in cassazione: la Corte di legittimità è limitata alle doglianze effettivamente prospettate in grado d'appello (art. 606 c.p.p.).
- La distinzione fra valutazione tecnica (giudizio discrezionale) e attestazione di fatto è cruciale: le dichiarazioni valutative dei tecnici possono non integrare automaticamente il reato di falso se rientrano nell'alveo di scelte tecniche non manifestamente contrarie ai parametri normativi.
- In tema di prescrizione, i rinvii e le sospensioni del dibattimento determinano la sospensione dei termini prescrizionali anche senza un provvedimento formale quando risultano disposti per impedimento dell'imputato o su sua richiesta; la mera omessa trascrizione di ordinanze in sentenza non invalida automaticamente la sospensione se rilevabile dagli atti.
- Per le modifiche di destinazione d'uso l'esame deve distinguere se il passaggio comporta il transito da una categoria funzionale a un'altra ai sensi dell'art. 23 ter D.P.R. 380/2001: solo in tal caso la modifica è "urbanisticamente rilevante" e può influire sulla legittimità della procedura (SCIA vs. permesso di costruire).
- Se la Corte d'Appello omette di esaminare esplicitamente una questione determinante (es. normativa urbanistica applicabile), la Cassazione può ammettere il motivo e rinviare per un nuovo esame di merito limitato a quel profilo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39167/2025 del 04/12/2025
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39380/2025 del 04/12/2025
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39381/2025 del 04/12/2025
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39147/2025 del 04/12/2025
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39148/2025 del 04/12/2025
- Sentenza penale · 4 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39149/2025 del 04/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →