Cassazione Penale, Sentenza n. 17405/2023 del 27/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis c.p., con riguardo al reato di cui all'art. 603-bis c.p. (fatti commessi tra il 4/11 e il 31/12/2016). Il ricorrente deduce: (i) che permane il proprio interesse al riesame rispetto alla somma residua sottoposta a vincolo dopo la parziale riduzione disposta dal G.I.P. (da €208.620,16 a €173.039,88), perciò l'istanza non è inammissibile; (ii) che il Tribunale ha erroneamente ritenuto la preclusione processuale a coltivare il giudizio di riesame in presenza di un altro giudizio cautelare pendente (appello/ricorso in cassazione avverso il rigetto della richiesta di revoca), mentre tale preclusione dovrebbe eventualmente operare rispetto al procedimento successivo di revoca e non rispetto al giudizio di riesame instaurato per primo. Inoltre si lamenta carenza di motivazione sul punto del divieto di irretroattività dell'art. 31 L. 161/2017 e sulla corretta individuazione dei proventi da evasione fiscale (canoni di locazione non dichiarati).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in relazione al primo motivo ritenendolo fondato. Ha rilevato che l'interesse del ricorrente al riesame con riferimento alla somma residua è evidente e che l'ordinanza impugnata risulta contraddittoria sul punto. Ha altresì stabilito che non opera la preclusione processuale invocata dal Tribunale: la pendenza, anche in cassazione, di un impugnazione riferita al rigetto della revoca non impedisce lo svolgimento del giudizio di rinvio sul sequestro originario (anzi, la preclusione potrebbe eventualmente riguardare il procedimento successivo di revoca). Richiamata la giurisprudenza in materia, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
Norma sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione: la Corte ne riconosce la centralità nella valutazione dei presupposti del provvedimento genetico e ne consente il riesame con riguardo alla somma ancora sottoposta a vincolo.
art. 603-bis cod. pen.
Reato contestato (connesso alle condotte che giustificano il sequestro/confisca); rilevante per l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il vincolo patrimoniale.
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Disposizione sul procedimento di riesame: la Corte ha valutato la sussistenza dell'interesse e l'ammissibilità del riesame, ritenendo che non fosse corretta l'esclusione del giudizio operata dal Tribunale.
art. 310 cod. proc. pen.
Norma sulle impugnazioni avverso ordinanze; utilizzata nel quadro delle censure processuali rilevanti per l'ammissibilità del gravame cautelare.
art. 649 cod. proc. pen.
Regole relative al procedimento cautelare davanti al Tribunale: richiamata nei motivi di legittimità relativi all'ammissibilità e alla pendenza di giudizi cautelari paralleli.
art. 31 L. 161/2017
Norma che ha introdotto il divieto probatorio circa l'impiego di proventi di evasione fiscale; la questione della sua irretroattività è stata indicata come punto controverso che il Tribunale non ha adeguatamente motivato, e che resta rilevante per la valutazione della sproporzione e della confisca.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma richiamata in relazione alle richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero; rilevante per la partecipazione e le conclusioni del PM nel procedimento di legittimità.
Precedente giurisprudenziale: Sez. 5, n. 29627 del 18/06/2014
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la preclusione per litispendenza può colpire il procedimento successivo (es. richiesta di revoca) ma non necessariamente il giudizio instaurato per primo (es. riesame dell'applicazione della misura).
Massime di principio
- L'interesse al riesame sussiste anche se il sequestro è stato parzialmente ridotto: il ricorrente può impugnare la residua somma ancora vincolata.
- La pendenza di un giudizio cautelare parallelo non determina automaticamente la preclusione del procedimento originario: la preclusione può invece operare sul procedimento instaurato successivamente (ad es. revoca), non sul primo giudizio di riesame.
- Il Tribunale che dichiara l'inammissibilità deve motivare chiaramente la scelta, distinguendo tra somme già restituite e residui ancora sottoposti a vincolo; motivazioni contraddittorie possono portare all'annullamento e al rinvio.
- Questioni di merito rilevanti (es. irretroattività di norme che limitano la prova, individuazione dei proventi da evasione) devono essere affrontate e motivate nel provvedimento di merito che decide sull'ammissibilità o sul merito del riesame.
- In situazioni simili è utile proporre il riesame tempestivamente e valorizzare l'interesse attuale rispetto a eventuali riduzioni parziali del sequestro, oltre a contestare eventuali errori di preclusione processuale.
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