Sentenza n. 518/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento a) del Provvedimento di REIEZIONE dell’INPS Direzione provinciale di Salerno n. 720090225343 del 17/04/2025 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.7200.12/12/2024.0692324, per il periodo dal 02/12/2024 al 02/03/2025, presentata dalla ricorrente per la CRISI TEMPORANEA DI MERCATO inerente al settore “costruzione e relativa commercializzazione di macchine per movimento terra, macchine agricole, macchine per l’edilizia ed attrezzature complementari relative ai macchinari codice : 28.92.09”, codice ATECO 28.22.09- codice NACE 28.22” b) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente; c) nonché degli atti istruttori presupposti ai suddetti provvedimenti e comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissione alla cassa integrazione guadagni ordinaria per crisi temporanea di mercato, relativa al periodo dal 2 dicembre 2024 al 2 marzo 2025
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento con cui l'INPS ha respinto la domanda di CIG ordinaria, deducendo, in primo luogo, irragionevolezza, travisamento dei fatti, errore istruttorio e mancata considerazione di elementi decisivi. La ricorrente sosteneva di avere documentato, mediante l'andamento degli ordini nel triennio 2023-2025, un calo del fatturato del 42% e una riduzione della produzione al minimo storico, imputabili alla guerra in Ucraina, all'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia e alla crisi dei mercati di riferimento. A suo avviso, la crisi del settore edilizio era transitoria e destinata a essere superata anche grazie al Green Deal europeo, al PNRR e al superbonus edilizio, sicché la CIG avrebbe costituito l'unico strumento per fronteggiare la difficoltà contingente. Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto contraddittorietà della motivazione, poiché l'INPS avrebbe dapprima negato l'esistenza della crisi di mercato e poi rilevato la mancata indicazione di elementi concreti per la ripresa produttiva. Con il terzo motivo, è stata censurata la mancata motivazione sul requisito della non imputabilità all'impresa della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, richiesto dalla disciplina della CIG ordinaria.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la CIG operi in via eccezionale rispetto al normale obbligo retributivo, con socializzazione del costo del lavoro, e che i relativi presupposti debbano essere interpretati restrittivamente. Per l'ammissione alla CIG ordinaria per crisi aziendale occorre dimostrare sia la temporaneità della crisi sia una fondata previsione di ripresa dell'attività produttiva mediante elementi oggettivi, quali iniziative promozionali, trattative commerciali in corso, sviluppo di nuovi prodotti o ordini in fase di negoziazione. Nel caso concreto, la documentazione dell'impresa è stata ritenuta generica: la guerra in Ucraina è stata considerata un evento non più contingente; l'aumento dei costi delle materie prime non era destinato a rientrare nel breve periodo; PNRR e superbonus non costituivano elementi concreti riferiti alla specifica impresa e il loro effetto espansivo era ormai cessato. Inoltre, la crisi del settore edilizio non coincideva necessariamente con il mercato dell'impresa, attiva anche nei comparti agricolo, estrattivo e delle macchine da miniera e cava. È stata quindi ritenuta congrua la motivazione dell'INPS sulla mancanza di azioni concrete idonee a superare la crisi e a fondare una previsione attendibile di ripresa. Il secondo motivo è stato respinto perché il provvedimento non negava una congiuntura negativa generale, ma evidenziava la mancata dimostrazione della sua incidenza specifica sul mercato dell'impresa e l'assenza di iniziative concrete per il superamento della crisi; non vi era pertanto contraddittorietà. Anche il terzo motivo è stato respinto: il diniego conteneva un rinvio ai precedenti elementi motivazionali, dai quali emergeva la genericità delle cause addotte e, quindi, la mancata dimostrazione della non imputabilità all'azienda della riduzione o sospensione dell'attività. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 1 d.m. 95442 del 14 aprile 2016
al fine dell’ammissione alla cassa integrazione guadagni ordinaria per crisi aziendale, è necessario dimostrare la temporaneità della crisi e una fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva
La temporaneità della crisi e la previsione fondata di ripresa devono essere dimostrate mediante elementi oggettivi e specifici, quali iniziative promozionali, trattative commerciali in corso, sviluppo di nuovi prodotti e ordini in fase di negoziazione.
art. 1, comma 3, d.m. 95442 del 14 aprile 2016
Il requisito della non imputabilità all'impresa della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa deve essere specificamente dimostrato; la sua assenza può essere ricavata dalla genericità delle cause di crisi addotte e dalla mancata dimostrazione di fattori esterni non controllabili dall'imprenditore.
Massime di principio
- L'ammissione alla cassa integrazione guadagni ordinaria per crisi aziendale richiede la dimostrazione con elementi oggettivi e specifici sia della temporaneità della crisi sia di una fondata previsione di ripresa dell'attività produttiva; non sono sufficienti il richiamo generico a congiunture economiche negative, eventi geopolitici, aumento dei costi o misure pubbliche di sostegno.
- La previsione di ripresa produttiva deve essere riferita alla concreta realtà aziendale e al suo specifico mercato di riferimento, e non può fondarsi esclusivamente sull'andamento generale di un settore o su misure macroeconomiche astrattamente idonee a favorire la ripresa.
- La crisi rilevante ai fini della CIG ordinaria deve dipendere da fattori estranei alla sfera di controllo e prevedibilità dell'imprenditore; la genericità delle cause indicate e l'assenza di iniziative concrete per superare la crisi possono escludere il requisito della non imputabilità all'impresa.
- Non è contraddittoria la motivazione del diniego che, pur riconoscendo una congiuntura economica negativa generale, neghi la sufficiente dimostrazione della sua incidenza specifica sull'impresa e della concreta possibilità di ripresa dell'attività produttiva.
- La motivazione del provvedimento amministrativo può risultare anche per rinvio agli elementi motivazionali precedentemente esposti, quando questi consentano di comprendere le ragioni per cui non è stato ritenuto soddisfatto il requisito della non imputabilità della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
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