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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39186/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che, in sede di riesame, aveva annullato l'ordinanza del GIP del 27/06/2025 che aveva applicato la custodia cautelare in carcere (poi sostituita con divieto di espatrio) per i reati di interposizione fittizia e riciclaggio. Il Procuratore deduceva vizio di motivazione per non aver valorizzato elementi investigativi (intercettazioni, modus operandi del gruppo Reitano, ruolo centrale dell'indagato nella gestione delle società e nella vicenda, elementi relativi agli asset ereditati dal padre) idonei a sostenere la gravità indiziaria del ricorso a Sardi Holding LLC quale schermo per riciclare circa 27 milioni di euro. In secondo luogo, contestava l'esclusione del reato di cui all'art. 512-bis c.p. da parte del Tribunale, sostenendo che non è necessario che la società interposta abbia finanziato per la totalità l'operazione perché si configuri l'interposizione fittizia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che il Procuratore non si sia confrontato adeguatamente con la motivazione del Tribunale, che aveva evidenziato: a) l'assenza di elementi probatori sulla consistenza patrimoniale illecita attribuibile al padre tale da giustificare una disponibilità di 27 milioni di euro nel 2023; b) la mancanza di accertamenti sulla consistenza patrimoniale e sulla natura delle risorse della società americana finanziatrice (Sardi Holding LLC) e del soggetto individuato come eventuale fornitore dei capitali (Hugh Evans); c) l'assenza di prova certa che la provvista derivasse esclusivamente da patrimoni illeciti ereditati dal padre, posto che non era esclusa la disponibilità di risorse lecite riconducibili allo stesso Reitano. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito dalla carenza di accertamenti sulla società interposta e sulla effettiva riferibilità dei capitali a terzi, nonostante il Tribunale avesse anche osservato che la non totalità del finanziamento da parte della società americana era un elemento logico a sostegno della mancata configurazione dell'interposizione.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che, per configurare l'interposizione fittizia, è necessario dimostrare non solo un'operazione sospetta ma anche la reale disponibilità e il controllo dei mezzi da parte della società interposta o di terzi a essa riferibili; la mancanza di accertamenti sulla consistenza patrimoniale della società interposta e sulla riconducibilità dei capitali a terzi impedisce di ritenere sussistente la gravità indiziaria del reato

Massime di principio

  • Per sostenere la gravità indiziaria di interposizione fittizia/riciclaggio è necessario disporre di accertamenti concreti sulla consistenza patrimoniale degli originari presunti proventi illeciti e sulla loro effettiva disponibilità temporale rispetto all'operazione contestata
  • Occorre verificare la consistenza economica e la provenienza delle risorse della società interposta (o del finanziatore terzo): mere dichiarazioni o rappresentazioni difensive/attestazioni di amicizie non sono sufficienti
  • La prova di controllo o di disponibilità esclusiva della società interposta da parte dell'indagato è centrale: l'assenza di elementi che attestino la riferibilità dei capitali a soggetti terzi indebolisce l'accusa
  • La non totalità del finanziamento da parte della società interposta può costituire elemento logico rilevante a favore della non configurabilità dell'interposizione fittizia, salvo che non vi siano altri riscontri che dimostrino il controllo occulto della società interposta
  • Il pubblico ministero, in sede di impugnazione, deve confrontarsi esplicitamente e punto per punto con le ragioni del giudice di merito: argomentazioni generiche o elencazioni di elementi non valutati possono risultare inammissibili o inefficaci
  • Le intercettazioni e il modus operandi, per quanto utili, devono essere connesse da elementi probatori economico-finanziari (bilanci, flussi di pagamento, indagini bancarie, documentazione societaria) che dimostrino la reale circolazione e attribuzione dei capitali

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