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Sentenza

Sentenza n. 1949/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie abusive adottata ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 380/2001

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione relativa a plurimi interventi realizzati sull’immobile, consistenti in ampliamenti, nuovi manufatti, trasformazioni di locali esistenti, realizzazione di nuovi volumi e mutamenti di destinazione d’uso. Le opere, secondo l’accertamento della Polizia Municipale, erano state eseguite senza permesso di costruire, senza nulla osta del Genio civile e senza autorizzazione della Soprintendenza, in area sottoposta a vincolo paesaggistico e ricadente nella fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia. Il primo motivo ha denunciato la mancata comunicazione di avvio del procedimento; il secondo la mancata trasmissione del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990; il terzo l’omessa o insufficiente individuazione delle opere da demolire; il quarto la mancata indicazione delle relative misure e delle strumentazioni utilizzate durante il sopralluogo; l’ultimo ha sostenuto che le opere sarebbero state realizzate anteriormente al 1° settembre 1967, richiamando aerofotogrammetrie non meglio precisate. I ricorrenti hanno inoltre fatto riferimento a una non documentata istanza di concessione edilizia in sanatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure relative alla partecipazione procedimentale, affermando che la repressione degli abusi edilizi costituisce attività vincolata e non discrezionale, sicché non è configurabile un effettivo apporto partecipativo del destinatario dell’ordine demolitorio. Ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 10-bis l. 241/1990, poiché il preavviso di rigetto riguarda i procedimenti avviati su istanza di parte, mentre l’ordine di demolizione è adottato nell’ambito di un procedimento repressivo d’ufficio. La mancata indicazione da parte dei ricorrenti degli elementi partecipativi concretamente introducibili, nonché l’assenza di prova dell’istanza di sanatoria, hanno ulteriormente confermato l’infondatezza delle doglianze. Sono state respinte anche le censure relative all’individuazione delle opere: il provvedimento conteneva una descrizione sufficientemente dettagliata degli abusi, idonea a consentire l’esecuzione dell’ordine, e i ricorrenti non hanno spiegato perché tale descrizione fosse inadeguata. È stata altresì ritenuta irrilevante la mancata indicazione delle misure esatte e delle strumentazioni impiegate nel sopralluogo. Infine, la dedotta anteriorità delle opere al 1° settembre 1967 è stata ritenuta priva di supporto probatorio, poiché in giudizio risultava prodotta soltanto una fotografia aerea del luglio 1999. Le spese sono state compensate, considerata la natura meramente formale delle difese del Comune.

Norme richiamate

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    Costituisce la base normativa dell’ordinanza di demolizione impugnata.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è riferito ai procedimenti avviati su istanza di parte e non si applica al procedimento repressivo d’ufficio culminante nell’ordine di demolizione.

  • art. 7 l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio non determina l’illegittimità dell’ordine di demolizione, poiché l’attività repressiva degli abusi edilizi è vincolata e non richiede un effettivo apporto partecipativo.

Massime di principio

  • L’attività repressiva degli abusi edilizi ha natura vincolata; pertanto, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non rende illegittimo l’ordine di demolizione quando non sia configurabile un concreto apporto partecipativo idoneo a incidere sul contenuto dell’atto.
  • Il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 si applica ai procedimenti avviati su istanza di parte e non al procedimento d’ufficio finalizzato alla repressione di un abuso edilizio.
  • Un’ordinanza di demolizione è sufficientemente determinata quando descrive le opere abusive in modo tale da consentirne l’individuazione e la concreta esecuzione, senza necessità che riporti necessariamente ogni misura analitica o le specifiche strumentazioni impiegate nel sopralluogo.
  • La contestazione dell’epoca di realizzazione delle opere abusive deve essere sorretta da prova concreta e specifica; il mero richiamo a aerofotogrammetrie non prodotte o non individuate non è sufficiente a dimostrare l’anteriorità dell’abuso al 1° settembre 1967.
  • La parte che deduce l’utilità della partecipazione procedimentale deve indicare quali elementi concreti avrebbe potuto apportare; un generico riferimento a una domanda di sanatoria non documentata non è idoneo a dimostrare l’illegittimità dell’ordine demolitorio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di motivazione

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