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Sentenza

Sentenza del 28/10/2015 n. 21965 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI - Attività agricola - Esercizio di ulteriori attività non agricole - Opzione del contribuente per l'applicazione separata dell'imposta secondo regimi diversi - Ammissibilità - Attività agrituristica - Spese sostenute per la ristrutturazione e la manutenzione di immobili - Regime ordinario di detrazione IVA - Applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva negato la detrazione dell'IVA relativa alle spese di ristrutturazione e manutenzione di un fabbricato destinato all'attività agrituristica, ritenendo che l'immobile conservasse natura rurale e che l'attività agrituristica fosse attratta nel regime forfetario applicato all'attività agricola. La contribuente ha sostenuto che, avendo optato per il regime IVA ordinario per la sola attività agrituristica e mantenuto il regime speciale per l'attività agricola, le due attività dovessero essere trattate separatamente, con conseguente detraibilità analitica dell'IVA sui costi inerenti all'agriturismo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che il carattere rurale dell'immobile ai fini catastali non impedisce la separazione dei regimi IVA. In presenza di una valida opzione per il regime ordinario e di contabilità separata, l'attività agrituristica può restare distinta da quella agricola soggetta al regime speciale o forfetario. Le spese di ristrutturazione e manutenzione degli immobili strumentali all'attività agrituristica beneficiano quindi della detrazione IVA ordinaria. L'Agenzia delle entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.200 euro oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 34 e 36

    I soggetti che esercitano più attività nell'ambito della stessa impresa possono optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcune delle attività svolte.

    È possibile applicare il regime speciale agricolo a una o più attività e il regime ordinario alle altre, purché l'opzione sia valida e le attività siano gestite con contabilità separata.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    L'IVA relativa a beni e servizi inerenti a un'attività economica imponibile è detraibile secondo il regime ordinario, quando il costo è strumentale all'attività soggetta a IVA.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-bis1, comma 1, lett. i)

    La limitazione alla detrazione per immobili abitativi non opera quando l'immobile è utilizzato dall'impresa agrituristica per fornire ospitalità alla clientela, poiché la funzione abitativa è direttamente strumentale all'attività economica imponibile.

  • Legge n. 730 del 1985, artt. 1, 2, 3 e 5

    L'attività agrituristica è connessa e complementare a quella agricola, ma tale connessione non comporta automaticamente l'unificazione dei regimi IVA.

  • D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis, come modificato dal D.P.R. n. 139 del 1998

    Deve riconoscersi carattere rurale ... ai fabbricati destinati all'agriturismo.

    La ruralità dell'immobile rileva ai fini catastali e fiscali specifici, ma non impedisce, ai fini IVA, la distinta gestione dell'attività agrituristica.

  • Codice civile, art. 2135

    L'attività agrituristica rientra tra le attività connesse esercitabili dall'imprenditore agricolo, ma può mantenere una distinta rilevanza fiscale ai fini dell'IVA.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8

    La Corte non ha riconosciuto, nel caso concreto, condizioni tali da giustificare l'esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa; tuttavia la questione sanzionatoria è stata superata dall'accoglimento integrale del ricorso nel merito.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 1

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha potuto decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Un'impresa agricola che svolge anche attività agrituristica può optare per regimi IVA diversi per le singole attività, senza essere obbligata ad applicare un unico regime complessivo.
  • La separazione dei regimi richiede una valida opzione e una contabilità separata, con imputazione distinta di ricavi, costi e fatture alle rispettive attività.
  • La qualificazione rurale o agricola di un immobile ai fini catastali non determina automaticamente l'applicazione del regime IVA speciale all'attività esercitata in tale immobile.
  • Le spese di ristrutturazione e manutenzione di immobili utilizzati per l'ospitalità agrituristica sono detraibili in regime ordinario quando l'immobile è effettivamente strumentale all'attività imponibile e l'opzione è stata regolarmente esercitata.
  • Le limitazioni alla detrazione per immobili abitativi non si applicano quando la funzione abitativa è il mezzo attraverso cui l'impresa fornisce un servizio imponibile, come l'alloggio della clientela agrituristica.
  • La detrazione deve comunque essere valutata in concreto: occorre dimostrare l'inerenza delle spese all'attività agrituristica, la corretta separazione contabile e il rispetto degli obblighi formali relativi all'opzione.

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